Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge, che è abrogata dalla direttiva (UE) 2023/977. L’ingresso è adeguato di conseguenza.
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
Cpv. 1
Lo scopo dell’avamprogetto di legge consiste nel trasmettere informazioni in modo semplificato al fine di prevenire, accertare e perseguire reati. Lo scambio di informazioni Ë effettuato su richiesta o spontaneamente. Le condizioni e le modalit‡ di tale scambio di informazioni sono disciplinate nell’avamprogetto di legge. Il campo di applicazione di quest’ultimo è infatti pi˘ ampio rispetto alla LSIS vigente.
Quale novità è introdotto l’obbligo di trasmettere informazioni disponibili ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati. La trasmissione di informazioni su richiesta Ë obbligatoria per tutti gli Stati Schengen e puÚ essere rifiutata unicamente se le condizioni necessarie non sono adempiute o se sussistono altri motivi di rifiuto previsti dalla direttiva. Se le condizioni sono adempiute e non vi sono motivi di rifiuto, le informazioni richieste vanno trasmesse allo Stato Schengen richiedente ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati. La comunicazione di dati personali a Stati Schengen è consentita conformemente all’articolo 349a CP in combinato disposto con l’articolo 36 capoverso 1 LPD, se esiste una pertinente base legale. Visto che lo scambio di informazioni ai sensi della presente legge riguarda anche dati personali degni di particolare protezione, occorre quindi una legge formale. Anche il trattamento di dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche necessitano di una base legale (art. 57r e 57s della legge federale del 21 marzo 199716 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). Il presente avamprogetto di legge crea le basi giuridiche necessarie per la comunicazione di dati.
L’avamprogetto di legge non si applica soltanto alle autorità di perseguimento penale della Confederazione, bensÏ anche a quelle cantonali. Nella misura in cui rientra nelle competenze legislative della Confederazione, il carattere vincolante del presente avamprogetto si estende quindi anche ai Cantoni che sono peraltro tenuti a rispettare le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 (v. art. 10 per maggiori dettagli).
Cpv. 2
Lo scambio di informazioni secondo il presente avamprogetto di legge non pregiudica le prescrizioni della legge federale del 20 marzo 198117 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP). Le autorit‡ che si scambiano informazioni non sono tenute a procurare le informazioni richieste tramite misure coercitive, anzi, la Svizzera deve rifiutare le richieste di trasmissione che riguardano informazioni il cui ottenimento richiederebbe l’adozione di misure coercitive (v. art. 8 cpv. 1 lett. g). Le informazioni ricevute possono essere utilizzate esclusivamente per scopi di indagine. Se uno Stato Schengen desidera utilizzare le informazioni come prove in una procedura giudiziaria per richiedere, motivare o pronunciare una decisione finale, deve chiedere l’autorizzazione
16 RS 172.010 (stato 1∞ set. 2023)
17 RS 351.1