Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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della Svizzera conformemente alle norme vigenti dell’assistenza internazionale in materia penale. Il presente avamprogetto di legge lascia per altro impregiudicati i trattati internazionali sull’assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.
Cpv. 3
L’avamprogetto di legge non intacca gli obblighi pi˘ rigorosi in materia di assistenza amministrativa come quelli fissati dalla legge federale del 28 settembre 201218 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni pi˘ favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali esistenti tra la Svizzera e singoli Stati Schengen. Rientrano in tale categoria in particolar modo gli accordi e trattati tra la Svizzera e singoli Stati Schengen sulla cooperazione transfrontaliera di polizia quale l’Accordo del 27 aprile 199919 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria. » quindi possibile continuare a svolgere ad esempio l’assistenza amministrativa in materia doganale tramite i processi collaudati e agevolati del pertinente accordo di polizia. L’applicazione di altri sistemi vincolanti per la Svizzera in materia di trasmissione di informazioni, quale il ricorso al Sistema d’informazione Schengen20 o la cooperazione di polizia nel quadro di Pr¸m21 non sono pregiudicati dalle disposizioni della direttiva (UE) 2023/977.
Art. 2 Definizioni
Cpv. 1
Lett. a: Stato Schengen
Uno Stato che Ë vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi sono elencati nell’allegato 1 dell’avamprogetto. Lo spazio Schengen comprende la maggior parte degli Stati membri dell’UE22 e i quattro Stati associati ovvero Svizzera, Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein.
Lett. b: autorit‡ di perseguimento penale
La decisione quadro 2006/960/GAI si applicava a qualsiasi autorit‡ di polizia, doganale o altra autorit‡ che, ai sensi del diritto nazionale, era competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, a esercitare l’autorità e ad adottare misure coercitive nell’ambito di tali funzioni. Questa definizione si riferisce a fedpol, all’MPC e all’UDSC. La LSIS vigente si applica unicamente alle autorità di perseguimento penale
18RS 651.1
19 RS 0.360.136.1
20 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).
21 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalit‡ transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1; decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalit‡ transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.
22 I controlli alle frontiere interne di Bulgaria, Romania e Cipro non sono ancora soppressi e l’Irlanda non fa parte dello spazio Schengen.