Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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della Confederazione23. La direttiva (UE) 2023/977 ora va oltre e definisce all’articolo 2 paragrafo 2 ´autorit‡ di contrasto competenteª come qualsiasi autorit‡ di polizia, doganale o altra autorit‡ degli Stati membri competente, ai sensi del diritto nazionale, a esercitare l’autorità e ad adottare misure coercitive ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati o delle relative indagini. Questa definizione comprende quindi le autorit‡ di perseguimento penale summenzionate, ma anche le autorit‡ di perseguimento penale di cui all’articolo 12 del Codice di procedura penale (CPP)24. Oltre alle autorit‡ di perseguimento penale della Confederazione, rientrano pertanto nel campo di applicazione della direttiva (UE) 2023/977 anche quelle cantonali. Le autorit‡ incaricate nello specifico di questioni concernenti la sicurezza nazionale, quali il Servizio delle attività informative della Confederazione e l’esercito svizzero, non sono interessate dalla legge.
Lett. c: autorit‡ di perseguimento penale designate
La direttiva (UE) 2023/977 sancisce che uno Stato Schengen debba trasmettere in via generale le sue richieste di informazioni tramite il proprio punto di contatto nazionale al punto di contatto nazionale di uno altro Stato Schengen. Per disporre di maggiore flessibilit‡, ogni Stato Schengen Ë inoltre autorizzato a definire come autorit‡ di contrasto designate alcune sue autorit‡ di perseguimento penale competenti che partecipano alla cooperazione europea. Le autorit‡ di contrasto designate sono legittimate a trasmettere richieste di informazioni direttamente ai punti di contatto nazionali. Gli Stati Schengen devono comunicare tutte le autorit‡ di contrasto designate alla Commissione europea che pubblica un pertinente elenco. Il punto di contatto nazionale della Svizzera Ë quindi tenuto a ricevere anche richieste di informazioni che rispettano i requisiti formali presentate dalle autorit‡ di perseguimento penale designate degli altri Stati Schengen e ad avviare i passi necessari per rispondere entro i termini previsti. Le richieste delle autorit‡ svizzere di perseguimento penale sono trasmesse ad altri Stati Schengen esclusivamente tramite lo SPOC (v. commento all’art. 3).
Lett. d: informazioni disponibili
Per informazioni disponibili ai sensi del presente avamprogetto s’intendono sostanzialmente tutti i tipi di dati su persone, fatti o circostanze che sono rilevanti per le autorit‡ di perseguimento penale ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati e che sono registrati nei sistemi d’informazione di tali autorit‡ o che queste ultime possono ottenere da autorit‡ o privati senza dover ricorrere alla coercizione processuale.
Gi‡ in occasione della trasposizione della decisione quadro 2006/960/GAI, la Svizzera aveva comunicato all’UE quali informazioni fossero disponibili per lo scambio nei sistemi d’informazione svizzeri, sempre che le condizioni per lo scambio siano adempiute25. Lo scambio di informazioni conformemente al presente avamprogetto di legge
23 Messaggio del 19 nov. 2008 relativo al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorit‡ incaricate dell’applicazione della legge (di seguito ´messaggio LSISª), FF 2008 7809, in particolare pag. 7829
24 RS 321.0
25 Orientamenti del 26 maggio 2010 sull’attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge, allegato III, pag. 120 (doc. 9512/10)