Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine

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concerne sostanzialmente le medesime categorie di dati, sempre fatto salvo il rispetto delle condizioni applicabili alla comunicazione delle informazioni secondo le pertinenti disposizioni. Se esistono condizioni pi˘ favorevoli per scambiare informazioni specifiche, lo scambio Ë eseguito tramite tali canali e non secondo le disposizioni dell’avamprogetto di legge. Lo scambio di profili del DNA o di dati dattiloscopici, ad esempio, si svolger‡ con gli Stati contraenti interessati secondo le disposizioni della cooperazione di polizia nel quadro di Pr¸m, non appena tali norme entreranno in vigore.

N. 1 e 2

Le informazioni disponibili sono suddivise nelle categorie informazioni disponibili direttamente e indirettamente. Questa distinzione Ë importante per stabilire i termini di risposta alle richieste (v. commento all’art. 9). Secondo l’articolo 2 paragrafo 6 della direttiva (UE) 203/977 sono considerate ´informazioni direttamente accessibiliª le informazioni contenute in una banca dati a cui il punto di contatto unico o l’autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni puÚ accedere direttamente. La disponibilit‡ di un accesso diretto da parte del punto di contatto nazionale o di un’autorità di perseguimento penale è fondamentale per quanto concerne l’interpretazione. Se il punto di contatto nazionale che riceve la richiesta non puÚ accedere direttamente ai dati richiesti, ma un’autorità cantonale di perseguimento penale invece sÏ, allora i dati ai sensi della direttiva (UE) 2023/977 sono considerati comunque direttamente disponibili. La Svizzera garantisce lo scambio di informazioni a livello centralizzato tramite la COA fedpol in veste di punto di contatto nazionale. Gli altri Stati Schengen indirizzeranno quindi le loro richieste di informazioni sempre alla COA fedpol. Se i dati richiesti non sono disponibili direttamente o non lo sono integralmente per la COA fedpol, quest’ultima inoltra la richiesta per ulteriore trattamento alle autorit‡ di perseguimento penale che possono accedere direttamente ai dati in questione. Tali autorit‡ successivamente inoltrano le informazioni alla COA fedpol in modo che possa rispondere alla richiesta. Secondo l’articolo 2 paragrafo 7 della direttiva (UE) 2023/977 sono considerate ´informazioni indirettamente accessibiliª le informazioni che il punto di contatto unico o l’autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni possono acquisire da altre autorit‡ pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, qualora ciÚ sia permesso dal diritto nazionale e ad esso conforme, senza l’adozione di misure coercitive. Se quindi la COA fedpol o un’autorità di perseguimento penale deve ottenere le informazioni tramite una richiesta di trasmissione da un’altra autorità o da privati, tali informazioni sono considerate disponibili indirettamente. Il fatto che esista un accesso diretto o indiretto da parte della COA fedpol alle informazioni disponibili in una banca dati, deve essere valutato caso per caso in virt˘ del diritto nazionale.

Art. 3 Punto di contatto nazionale

Cpv. 1

L’articolo 14 della direttiva (UE) 2023/977 obbliga ciascuno Stato Schengen a istituire o designare uno SPOC che coordini e agevoli lo scambio di informazioni. Per un coordinamento ottimale di tale scambio, l’avamprogetto di legge prevede che debba svolgersi esclusivamente tramite il punto di contatto nazionale. La direttiva (UE) 2023/977 stabilisce che le autorit‡ di contrasto possono rispondere anche direttamente alle richieste di altri Stati Schengen e che tali autorit‡ possono trasmettere le richieste direttamente a un’altra autorità di contrasto o a un punto di contatto nazionale. In tal caso, le autorit‡ di perseguimento penale devono tuttavia soddisfare i requisiti della direttiva (UE) 2023/977 e quindi essere collegate a SIENA e disporre di un servizio che riceve