Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine

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e tratta le richieste e che trasmette una risposta nella lingua utilizzata dallo Stato Schengen. fedpol Ë il referente nazionale per i contatti tra Europol e le altre autorit‡ competenti della Svizzera (cfr. art. 5 dell’Accordo del 24 settembre 200426 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia). fedpol è già collegato a SIENA e soddisfa le condizioni necessarie. Il trattamento centralizzato da parte del punto di contatto nazionale agevola il coordinamento dello scambio di informazioni e sgrava soprattutto le autorit‡ cantonali di perseguimento penale. Gi‡ il vigente articolo 5 capoverso 2 LSIS indica fedpol come punto di contatto unico. In tale contesto, fedpol costituisce tuttavia soltanto una sorta di ´cassetta della posta operativa 24 ore su 24ª che, all’occorrenza, puÚ essere utilizzata da altri servizi federali o, se del caso, dalle autorit‡ cantonali di polizia27. Secondo il diritto vigente le autorit‡ di perseguimento penale non sono tenute a informare fedpol previamente dello scambio di informazioni.

Il punto di contatto nazionale ora diventer‡ il perno dello scambio di informazioni tra le autorit‡ di perseguimento penale svizzere e quelle degli Stati Schengen. Tutte le richieste di informazioni e tutte le informazioni trasmesse spontaneamente dai punti di contatto nazionali o dalle autorit‡ di perseguimento penale designate degli altri Stati Schengen conformemente all’avamprogetto di legge devono pertanto essere trasmesse al punto di contatto nazionale della Svizzera. Le richieste svizzere di informazioni e le informazioni trasmesse spontaneamente dalla Svizzera sono inviate dalle autorit‡ di perseguimento penale competenti al punto di contatto nazionale che, a sua volta, le trasmette ai punti di contatto nazionali o alle autorit‡ di contrasto designate degli Stati Schengen cui sono destinate.

Cpv. 2

La COA fedpol funge da punto di contatto nazionale della Svizzera. Deve svolgere i compiti necessari stabiliti dall’articolo 14 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2023/977 ed Ë responsabile dell’esecuzione dello scambio di informazioni. Riceve le richieste, esamina se le informazioni richieste dagli Stati Schengen sono necessarie ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di uno o più reati, se rispettano il principio di proporzionalit‡ e se la motivazione Ë sufficientemente chiara e dettagliata onde evitare la comunicazione ingiustificata di informazioni o di quantit‡ sproporzionate di informazioni. La COA fedpol trasmette le richieste di raccolta delle informazioni necessarie alle autorit‡ di perseguimento penale competenti e ne coordina il trattamento. Riceve anche le informazioni delle autorit‡ svizzere di perseguimento penale da trasmettere spontaneamente, verifica se le pertinenti condizioni di trasmissione sono soddisfatte e trasmette le informazioni allo Stato Schengen interessato.

Se la trasmissione di informazioni disponibili richiede l’autorizzazione dell’MPC o dell’Ufficio federale di giustizia, la COA fedpol dispone di un canale di comunicazione che le permette di ottenerla 24 ore su 24. La possibilit‡ della COA fedpol di contattare in qualsiasi momento le competenti autorit‡ giudiziarie federali Ë quindi garantita. Gi‡ oggi, la COA fedpol utilizza tale canale con regolarità, ad esempio quando serve l’approvazione per localizzare persone se vi Ë pericolo nel ritardo o in caso di misure transfrontaliere urgenti. Se il diritto cantonale esige l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria cantonale per poter trasmettere le informazioni disponibili, è l’autorità cantonale di perseguimento penale a sottoporre la pertinente domanda.

26 RS 0.362.2

27 Messaggio LSIS, FF 2008 7809, in particolare pag. 7830