Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
Quando la COA fedpol comunica informazioni su richiesta o spontaneamente ad altri Stati Schengen, verifica inoltre se le informazioni possono essere trasmesse in copia a Europol. L’articolo 355a CP costituisce la base legale per la trasmissione di questi dati a Europol che puÚ essere effettuata unicamente in conformit‡ alle condizioni fissate dall’Accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia. Ai fini dell’applicazione dell’Accordo Ë necessario che le informazioni in questione riguardino reati che rientrano nel mandato di Europol (cfr. art. 3 della direttiva [UE]) 2016/794).
fedpol assicura gi‡ lo scambio di informazioni di polizia a livello internazionale con i partner esteri e gli organi internazionali (art. 9 cpv. 2 lett. f dell’ordinanza del 17 novembre 199928 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Org- DFGP). Con la COA fedpol, dispone di un punto di contatto unico che funge da SPOC 24 ore su 24 per lo scambio di informazioni di polizia tra la Svizzera e l’estero. La COA fedpol dispone dell’infrastruttura e delle competenze necessarie per assolvere i compiti di cui all’articolo 14 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2023/977. Riceve e verifica le richieste presentate da autorit‡ di perseguimento penale estere o cantonali e adotta le misure necessarie affinchÈ le richieste ricevano una risposta entro i termini previsti. Ha accesso a numerosi sistemi d’informazione quali JANUS29, SIMIC30 e IPAS31 e puÚ quindi fornire alle autorit‡ di perseguimento penale richiedenti le informazioni che le sono direttamente disponibili. Se la COA fedpol non ha un accesso diretto alle informazioni richieste, avvia i passi necessari per ottenere le informazioni dall’autorità di perseguimento penale che puÚ accedere alle informazioni in questione. La COA fedpol Ë operativa 24 ore su 24 e puÚ quindi assolvere i suoi compiti senza interruzione.
La COA fedpol risponde alle esigenze della direttiva (UE) 2023/977 ed Ë quindi designata come punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni tra autorit‡ di perseguimento penale degli Stati Schengen.
Cpv. 3
L’articolo 13 della direttiva (UE) 2023/977 definisce in modo vincolante i canali di comunicazione per lo scambio di informazioni. Tra la Svizzera e gli altri Stati Schengen deve essere utilizzata l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni SIENA. Si tratta della linea di collegamento protetta per lo scambio di informazioni con Europol e i suoi Stati partner. Finora si Ë fatto ricorso a numerosi canali di comunicazione per trasmettere tra Stati Schengen informazioni relative al perseguimento penale. Questo ha ostacolato lo scambio adeguato e rapido di informazioni, aumentando al contempo i rischi per la sicurezza dei dati personali. Uniformando il canale di comunicazione da utilizzare s’intende porre rimedio a questi problemi. La COA fedpol è già collegata a SIENA e si servir‡ di tale canale per scambiare informazioni. Visto che la COA fedpol funge da SPOC per lo scambio di informazioni, non occorre collegare a
28 RS 172.213.1
29 Sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale; art. 11 cpv. 5 della legge federale del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361)
30 Sistema centrale d’informazione sulle migrazioni; art. 9 cpv. 1 lett. c della legge federale del 20 giu. 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA; RS 142.51)
31 Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli; art. 12 cpv. 6 lett. a e art. 14 cpv. 3 lett. a LSIP