Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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SIENA tutte le autorit‡ di perseguimento penale interessate da tale scambio. Tra i Cantoni e la COA fedpol lo scambio avviene tramite i canali consueti (attualmente: Secure Mail e sistema di trasmissione di messaggi VULPUS Telematik).
Cpv. 4
È possibile derogare dall’utilizzo di SIENA in via eccezionale, se lo scambio di informazioni richiede o potrebbe richiedere la partecipazione di Stati terzi o di organizzazioni internazionali, se l’urgenza della richiesta di informazioni esige l’utilizzo temporaneo di un altro canale di comunicazione o se un incidente tecnico od operativo improvviso rende impossibile utilizzare SIENA. Per lo scambio nazionale di informazioni tra la COA fedpol e le autorit‡ di perseguimento penale competenti non vi sono prescrizioni relative al canale di comunicazione.
Art. 4 Protezione dei dati
Cpv. 1
La trasmissione di dati personali ai sensi della presente legge richiede che tali dati siano esatti, completi e aggiornati. Il trattamento di dati Ë retto dalla LPD. L’articolo 6 capoverso 5 LPD sancisce che chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. L’autorità di perseguimento penale che nel quadro della presente legge trasmette informazioni su richiesta o spontaneamente Ë responsabile del fatto che tali informazioni siano esatte, complete e aggiornate.
Per ogni trasmissione di informazioni ad altri Stati Schengen, la COA fedpol comunica di norma sempre anche elementi che permettono allo Stato Schengen destinatario di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilit‡ dei dati personali e la misura in cui essi sono aggiornati. Anche nel quadro dello scambio di informazioni ai sensi del presente avamprogetto di legge, la COA fedpol trasmette mediante SIENA le informazioni contestuali necessarie per verificare la qualit‡ dei dati summenzionata.
Cpv. 2
L’articolo 10 della direttiva (UE) 2023/977 restringe il campo di dati personali forniti a determinate categorie di persone e di dati. Non possono quindi essere trasmesse categorie diverse da quelle elencate nell’allegato 2 sezione B numero 2 della direttiva (UE) 2016/794 (cosiddetta direttiva Europol). Quest’ultima ha carattere vincolante soltanto per gli Stati dell’UE non essendo stata recepita dalla Svizzera. Per garantire il rispetto del principio della parit‡ di trattamento e quindi non scambiare dati diversi da quelli forniti dagli Stati dell’UE, l’elenco relativo alle informazioni personali di cui all’allegato 2 della direttiva (UE) 2016/794 Ë ripreso per analogia nell’avamprogetto di legge. L’allegato 2 appositamente creato elenca in modo esaustivo i dati personali oggetto dello scambio di informazioni ai sensi della presente legge. La trasmissione di dati Ë pertanto rifiutata se i dati richiesti non rientrano nelle categorie di dati elencate nell’allegato 2 (v. art. 8 cpv. 1 lett. f). Sono fatti salvi gli altri motivi di rifiuto di cui all’articolo 8 (v. commento all’art. 8).
Cpv. 3
Le disposizioni del CP sull’assistenza in materia di polizia (art. 349a–349h CP) restano determinanti per lo scambio di informazioni tra le autorit‡ di perseguimento penale degli Stati Schengen. Gli articoli 349a–349h CP traspongono la direttiva (UE) 2016/680 e garantiscono una protezione adeguata delle persone fisiche nell’ambito del trattamento di dati personali ai sensi di tale direttiva.