Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine

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La presente legge non crea un nuovo sistema d’informazione, bensì disciplina i processi di scambio delle informazioni esistenti. Per quanto concerne i dati registrati in un tale sistema, le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, sicurezza dei dati e diritti delle persone interessate sono stabilite nelle basi giuridiche del pertinente sistema d’informazione. I diritti delle persone interessate sono quindi protetti in virtù delle disposizioni in materia di protezione dei dati relative ai diversi sistemi d’informazione. Se dati provenienti dal sistema di ricerca informatizzato di polizia (retto dall’art. 15 LSIP) sono trasmessi a un altro Stato Schengen, i diritti delle persone interessate sono disciplinati dall’articolo 7 LSIP. Laddove le informazioni da scambiare non siano contenute in un sistema d’informazione, si applicano le disposizioni sui diritti delle persone interessate di cui all’articolo 25 e seguenti LPD.

La protezione dei dati conformemente alle disposizioni della LPD deve essere garantita a prescindere dalle norme del CP e della legislazione speciale.

Art. 5 Sicurezza delle informazioni

Per l’intero scambio di informazioni retto dalla direttiva (UE) 2023/977 sono stati fissati cinque principi che devono essere rispettati dalla Svizzera e dagli altri Stati Schengen. I principi di disponibilità, dell’affidabilità dei dati, di parit‡ di trattamento (anche definito dell’accesso equivalente), della proprietà dei dati e dell’affidabilità dei dati non sono sanciti espressamente nel nuovo articolo 5 dell’avamprogetto di legge, visto che le norme contenute nei principi sono già disciplinate in altre disposizioni. L’articolo 5 traspone nel diritto nazionale il principio di riservatezza.

Secondo il principio di riservatezza, le informazioni contrassegnate come riservate fornite da un’autorità di perseguimento penale di un altro Stato Schengen vanno trattate con un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale. Il trattamento avviene quindi conformemente alle prescrizioni di trattamento applicabili alla classificazione svizzera analoga a quella dello Stato Schengen. Incombe allo Stato Schengen che trasmette l’informazione indicare in modo appropriato il livello di classificazione. Tale livello risulta di norma sia dai codici di trattamento, sia dalle pertinenti indicazioni in occasione della trasmissione delle informazioni. Le autorit‡ svizzere conoscono i livelli di classificazione ´ad uso internoª, ´confidenzialeª e ´segretoª. Per il trattamento delle informazioni classificate a livello di Confederazione, sono determinanti le disposizioni dell’ordinanza del 4 luglio 200732 sulla protezione delle informazioni (OPrI) e della legge del 18 dicembre 202033 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn), che entrer‡ in vigore il 1∞ gennaio 2024. Queste disposizioni sono vincolanti anche a livello cantonale, a meno che i Cantoni non garantiscono una sicurezza delle informazioni almeno equivalente. In tal caso sono determinanti le disposizioni cantonali. Per quanto riguarda il trattamento di informazioni classificate degli Stati Schengen occorre rispettare, conformemente al principio di riservatezza, i requisiti di protezione applicati alle informazioni classificate in modo equivalente dalla Svizzera. Se le informazioni trasmesse da uno Stato Schengen sono contrassegnate come ´classificateª e adempiono i criteri di un livello di classificazione equivalente, le autorit‡ di perseguimento penale che le trattano devono rispettare le prescrizioni di protezione corrispondenti.

32 RS 510.411

33 RU 2022 232