Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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Per gli altri principi applicabili secondo la direttiva (UE) 2023/977 non servono articoli distinti, visto che sono gi‡ sanciti nel diritto nazionale o risultano da altre disposizioni dell’avamprogetto di legge.
- Secondo il principio di disponibilit‡, le informazioni disponibili alle autorit‡ nazio-
nali di perseguimento penale vanno comunicate, nella misura del possibile, al punto di contatto unico o alle autorit‡ di contrasto competenti di altri Stati Schengen. Ne consegue che la Svizzera rende disponibili le informazioni che, conformemente al suo diritto nazionale, possono essere ottenute, salvate e trasmesse alle autorità di perseguimento penale ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati. Il principio di disponibilit‡ risulta dal campo di applicazione dell’articolo 1 capoverso 1, mentre la definizione di informazioni disponibili è fissata all’articolo 2 capoverso 1 lettera d dell’avamprogetto di legge. Le autorit‡ svizzere di perseguimento penale scambiano con le autorit‡ di contrasto degli Stati Schengen le informazioni registrate presso un’autorità svizzera di perseguimento penale che sono importanti ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati. Sono fatte salve le disposizioni sui motivi di rifiuto. Le informazioni sono considerate disponibili se figurano gi‡ in un sistema d’informazione delle autorità in questione, a prescindere dal fatto che inizialmente siano state procurate con o senza il ricorso a misure coercitive, e se Ë possibile accedervi senza adottare misure coercitive. La direttiva (UE) 2023/977 non crea l’obbligo di raccogliere nuove informazioni supplementari per lo scambio con gli Stati Schengen.
- Il principio della parit‡ di trattamento Ë gi‡ stato introdotto nel diritto nazionale
nell’ambito della decisione quadro 2006/960/GAI (cfr. art. 6 LSIS) e successivamente con la trasposizione dell’articolo 9 paragrafi 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/680 (cfr. art. 349b CP). Questo principio stabilisce che le condizioni per lo scambio di informazioni con le autorit‡ di contrasto di altri Stati Schengen non debbano essere pi˘ severe rispetto a quelle applicabili allo scambio di informazioni a livello nazionale. Lo scambio di informazioni con un’autorità di contrasto competente di uno Stato Schengen viene quindi equiparato allo scambio nazionale tra autorit‡ svizzere di perseguimento penale. Il diritto nazionale resta quindi determinante per lo scambio di informazioni. Stabilisce infatti quali informazioni possono essere scambiate a quali condizioni, applicando anche i principi nazionali in materia di protezione dei dati. Il principio della parit‡ di trattamento è già sancito nel diritto nazionale dall’articolo 349b CP.
- Secondo il principio della propriet‡ dei dati, le autorit‡ di perseguimento penale
possono comunicare a un altro Stato Schengen o a uno Stato terzo le informazioni provenienti inizialmente da un altro Stato Schengen o da uno Stato terzo, soltanto previo consenso di quest’ultimo e alle condizioni fissate da quest’ultimo per l’utilizzo delle informazioni. Se il consenso non Ë stato accordato in occasione della comunicazione delle informazioni, occorre chiedere esplicitamente il consenso dello Stato in questione prima di trasmettere le informazioni. Questo principio risulta gi‡ dall’articolo 349d CP che disciplina la comunicazione di dati personali da uno Stato Schengen a uno Stato terzo o un organo internazionale. Il capoverso 2 di tale articolo prevede tuttavia una deroga secondo cui le informazioni possono essere comunicate in ogni caso, se il consenso dello Stato Schengen non puÚ essere ottenuto in tempo utile e se la comunicazione Ë indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi