Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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essenziali di uno Stato Schengen. Visto che questi principi fungono da linee guida per l’interpretazione e l’applicazione della direttiva, non pregiudicano la disposizione derogatoria dell’articolo 349d capoverso 2 CP che Ë stata iscritta nel diritto nazionale in occasione della trasposizione dell’articolo 35 della direttiva (UE) 2016/680.
- Secondo il principio dell’affidabilità dei dati, le autorit‡ nazionali di persegui-
mento penale sono tenute ad adottare le misure opportune affinchÈ vengano cancellati o eliminati i dati personali che risultano inesatti, incompleti o non aggiornati in merito allo scopo della loro raccolta o trattamento. Con l’articolo 349f CP esiste gi‡ una base giuridica che sancisce tale principio. Le autorit‡ di perseguimento penale competenti sono tenute a rettificare i dati personali inesatti e a informare senza indugio dell’avvenuta rettifica l’autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li ha comunicati. Il destinatario dei dati personali deve inoltre essere informato in merito all’attualità e all’affidabilità dei dati. A prescindere dai principi summenzionati, deve essere garantita la sicurezza dei dati ai sensi dell’articolo 9 LPD.
Art. 6 Richieste da parte di altri Stati Schengen
Cpv. 1
Lo Stato Schengen richiedente deve presentare la sua richiesta in una delle tre lingue ufficiali svizzere o in inglese. Se la richiesta non adempie questo criterio, la COA fedpol lo comunica immediatamente per iscritto al punto di contatto nazionale richiedente o all’autorità di perseguimento penale designata e dà la possibilità di rettificare la richiesta. Se la richiesta non Ë presentata in una delle lingue prescritte, nonostante sia stata offerta la possibilit‡ di adeguamento, ciò costituisce un motivo di rifiuto ai sensi dell’articolo 8.
Cpv. 2
Lett. a–f
Per garantire che le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate a conseguire gli obiettivi della direttiva (UE) 2023/977, le richieste devono contenere indicazioni dettagliate. Con queste ultime lo Stato Schengen richiedente deve dimostrare la verosimile rilevanza delle informazioni. Questa disposizione ha lo scopo di garantire che vengano scambiate esclusivamente informazioni pertinenti ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati. In questo modo s’intende assicurare che le informazioni non vengano comunicate in modo ingiustificato o in quantit‡ sproporzionate. La disposizione non fornisce quindi alcuna base legale per le richieste di informazioni che non sono rilevanti per il perseguimento penale di una determinata persona e consente pertanto di prevenire ogni ricerca non specifica di informazioni (´fishing expeditionª34).
34 Tipologia di ricerca finalizzata a ottenere deliberatamente informazioni che non si ricollegano in alcun modo all’indizio di reato.