Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine
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Lett. g
Se una richiesta di informazioni deve essere trattata come urgente, lo Stato Schengen richiedente deve indicarlo nella richiesta e motivarlo debitamente. Una richiesta di informazioni Ë considerata urgente quando vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste:
- siano essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata per la sicurezza
pubblica di uno Stato Schengen (n. 1);
- siano necessarie per prevenire una minaccia imminente per la vita o l’integrità
fisica di una persona (n. 2);
- siano necessarie per pronunciare una decisione che puÚ spaziare dal manteni-
mento di misure restrittive alla privazione della libert‡ (n. 3);
- rischino di perdere rilevanza se non sono comunicate immediatamente e siano
importanti per la prevenzione, l’accertamento o il perseguimento di reati (n. 4).
Per evitare che il sistema dello scambio agevolato di informazioni venga intasato da un numero elevato di richieste dichiarate urgenti, la nozione di urgenza deve essere interpretata in modo restrittivo. Questa tipologia di richiesta deve essere formulata in modo ponderato e oggettivo. La COA fedpol deve valutare caso per caso l’urgenza di una questione e della richiesta tenendo conto di tutti gli elementi esposti nella richiesta. Se necessario, coinvolge altre autorità nel processo di valutazione dell’urgenza. L’urgenza Ë evidente nei seguenti casi:
- rapimento e presa d’ostaggi;
- sparizione di una persona, quando si deve temere il peggio;
- rischio di sparizione da parte di una persona sospettata di essere coinvolta in
una grave situazione criminale (p. es. partecipazione a un attentato terroristico).
Cpv. 3
La COA fedpol verifica se le richieste pervenute soddisfano le condizioni e se le informazioni richieste sono necessarie e proporzionate allo scopo descritto. Se le condizioni non sono adempiute, la COA fedpol lo comunica allo Stato Schengen richiedente dandogli l’opportunità di completare la richiesta. Se, ciononostante, la richiesta non soddisfa ancora le condizioni, occorre rifiutarla (v. art. 8).
Art. 7 Risposta
Cpv. 1
La COA fedpol deve rispondere alle richieste che le sono presentate entro i termini fissati dall’articolo 9. Risponde alla richiesta nella medesima lingua in cui le Ë stata presentata. Se riceve una richiesta che non Ë redatta nÈ in una delle lingue ufficiali svizzere né in inglese, rifiuta la richiesta e informa l’autorità richiedente dello Stato Schengen in merito alle lingue da utilizzare nella richiesta. La COA fedpol comunica inoltre all’autorità richiedente eventuali restrizioni di utilizzo, tra cui la restrizione secondo cui le informazioni comunicate possono essere utilizzate esclusivamente per le indagini, ma non a titolo di prova.
La COA fedpol verifica se le informazioni richieste sono disponibili e se possono essere comunicate. Se i suoi diritti di accesso non le permettono di accedere alle informazioni ai fini della trasmissione allo Stato Schengen richiedente, si rivolge all’autorità competente per ottenere le informazioni (v. art. 10). La COA fedpol traduce le informazioni