Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/35: Recepimento et attuazione della Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo et del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio · 49 pagine

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sottoposti alla giurisdizione federale o da trattare secondo l’articolo 306 CPP. Negli altri casi, comunicano le informazioni alla COA fedpol quando il diritto cantonale lo prevede. Vista la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni nel settore di polizia, serve una base legale autonoma a livello cantonale per poter trasmettere informazioni che non riguardano reati sottoposti alla giurisdizione federale o che vanno trattate secondo l’articolo 306 CPP. Le basi legali dovrebbero gi‡ esistere a livello cantonale, poichÈ le autorit‡ svizzere di perseguimento penale sono gi‡ tenute, in applicazione della decisione quadro 2006/960/GAI, a mettere spontaneamente a disposizione informazioni per prevenire, accertare e perseguire reati gravi. Le autorit‡ di perseguimento penale inoltrano alla COA fedpol le informazioni per la trasmissione spontanea nella lingua specificata dal pertinente Stato Schengen.

Cpv. 5

La COA fedpol è l’autorità competente dell’esecuzione dello scambio di informazioni ai sensi della direttiva (UE) 2023/977. Occorre pertanto garantire che le autorit‡ di perseguimento penale le inoltrino le informazioni da trasmettere alle autorit‡ di contrasto competenti degli Stati Schengen. La COA fedpol riceve quindi tali informazioni e verifica se sono redatte nella lingua richiesta, se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 2 e se esistono motivi di rifiuto.

Cpv. 6

Se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 5, la COA fedpol trasmette le informazioni al punto di contatto nazionale dello Stato Schengen interessato indicando le specifiche restrizioni di utilizzo (p. es. utilizzo soltanto a fini investigativi, ma non a titolo di prova) e gli obblighi di segretezza.

Art. 13 Informazioni trasmesse da altri Stati Schengen

Cpv. 1

La COA fedpol riceve le informazioni trasmesse spontaneamente dagli altri Stati Schengen. Verifica se le informazioni sono di interesse per le autorit‡ di perseguimento penale e, se del caso, le inoltra a queste ultime. Un’autorità di perseguimento penale Ë da considerare interessata se vi sono motivi oggettivi di ritenere che tali informazioni possano essere importanti ai fini della prevenzione, dell’accertamento o del perseguimento di reati. Se la COA fedpol riceve, per esempio, informazioni dalla Francia sulla fattispecie del favoreggiamento o dell’incitazione all’entrata e alla partenza illegali, le trasmette alle autorit‡ di perseguimento penale dei Cantoni che confinano con la Francia e all’UDSC.

Cpv. 2

Le informazioni ricevute possono essere utilizzate unicamente per prevenire, accertare e perseguire reati. La COA fedpol informa le autorit‡ di perseguimento penale in merito alle restrizioni di utilizzo delle informazioni ricevute e agli obblighi di segretezza.

Art. 14 Trattamento dei dati

Per adempiere i compiti di cui all’articolo 4, la COA fedpol Ë autorizzata a trattare sia dati personali degni di particolare protezione sia dati non classificati come tali. L’autorizzazione si limita ai dati personali elencati nell’allegato 2 dell’avamprogetto. La nozione di trattamento comprende qualsiasi operazione relativa a dati personali, segnatamente la raccolta, la registrazione e l’utilizzo dei dati. L’autorizzazione vale per i dati