Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
I paragrafi 1bise 1terstabiliscono che, in casi singoli giustificati o quando a livello locale si riscontra un numero elevato di documenti fraudolenti, i consolati possono, dopo una prima valutazione della domanda di visto, esigere dal richiedente la presentazione di un documento di viaggio o di documenti giustificativi. L’applicazione di queste regole avviene nel quadro della cooperazione locale Schengen tenendo conto della situazione sul posto.
Le condizioni per presentare una domanda di visto previste dall’articolo 10 paragrafo 3 del codice dei visti sono state leggermente modificate per renderle applicabili a una domanda elettronica depositata tramite la piattaforma europea. I documenti non vanno consegnati formalmente, ma deve essere fornita la prova del loro possesso (documenti scansionati). Ciò vale per i documenti di viaggio, i documenti giustificativi e un’eventuale assicurazione sanitaria di viaggio. Non si registrano cambiamenti sostanziali rispetto alle condizioni odierne.
Articolo 11 paragrafi 1, 1bis, 1ter, 1quarter, 4 e 5
In base al paragrafo 1 dell’articolo 11, qualsiasi domanda presentata tramite la piattaforma europea d’ora in poi dovrà essere firmata elettronicamente. Unicamente le domande depositate eccezionalmente per scritto vanno firmate manualmente. Attualmente contemplata al paragrafo lbis, la firma elettronica oggi costituisce l’eccezione (odierni par. 1bise 1terabrogati).
Il nuovo paragrafo 1quaterimpone a ogni richiedente di presentare un modulo di domanda debitamente compilato corredato di una dichiarazione di autenticità, completezza, esattezza e affidabilità dei dati presentati nonché di una dichiarazione di veridicità e affidabilità delle dichiarazioni rese. Ogni richiedente dichiara inoltre di aver compreso le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/39923 (codice frontiere Schengen) e che può essere invitato a fornire i pertinenti documenti giustificativi all’atto di ciascun ingresso.
Rispetto ai vigenti paragrafi 4 e 5, la traduzione del visto di domanda non è prevista unicamente nelle lingue ufficiali degli Stati terzi, ma anche in quelle non ufficiali.
Articolo 12
Il vigente articolo 12 relativo al documento di viaggio è stato interamente rimaneggiato. Se le condizioni attuali che i documenti sono tenuti a soddisfare sono state mantenute (par. 1), il documento per contro non deve più contenere almeno due pagine bianche. In linea di massima, il richiedente è tenuto a presentarsi di persona presso un consolato con il proprio documento di viaggio soltanto in occasione della prima domanda di visto. I dati biometrici vanno però aggiornati nel C-VIS ogni 59 mesi, il che richiede una sua presenza di persona in caso di nuova domanda di visto (par. 2). La presenza fisica è pure necessaria se occorre verificare il documento di viaggio. La verifica dell’autenticità, dell’integrità e della validità del documento deve essere effettuata con l’ausilio di tecnologie appropriate (par. 3).
23 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.