Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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Articolo 22novodeciesparagrafo 3 lettera c, f e g

Le modifiche proposte sono identiche a quelle dell’articolo 22sexdecies. Questi dati potranno essere utilizzati da Europol a fini di consultazione.

Articolo 26 paragrafi 11-14

I nuovi paragrafi riguardano essenzialmente l’agenzia eu-LISA e il fatto che essa debba ospitare le infrastrutture a sostegno della piattaforma europea (par. 11). L’agenzia è inoltre tenuta ad assicurare che, nello sviluppare la suddetta piattaforma, si tenga conto del suo futuro utilizzo da parte degli Stati Schengen che non applicano integralmente l’acquis, in particolare per quanto riguarda la capacità di archiviazione della piattaforma e l’interfaccia con il sistema nazionale d’informazione visti.

All’agenzia eu-LISA compete pure lo sviluppo tecnico della piattaforma europea. Il consiglio di amministrazione dell’agenzia adotta le relative specifiche tecniche previo parere favorevole della Commissione europea (par. 12).

Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e in seguito all’adozione degli atti di esecuzione e degli atti delegati ad hoc da parte della Commissione europea, l’agenzia eu-LISA dovrà quanto prima sviluppare e realizzare la piattaforma europea (par. 13). L’agenzia sarà altresì responsabile della gestione operativa e del buon funzionamento della piattaforma 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana. Il gruppo consultivo VIS di cui all’articolo 49bisfornirà la propria consulenza al consiglio di amministrazione di eu-LISA relativamente alla piattaforma europea e stilerà in particolare rapporti. Il suddetto consiglio di amministrazione stabilirà altresì il regolamento interno del consiglio di gestione del programma (par. 14).

Articolo 45 paragrafo 2 lettere g-r

L’articolo 45 paragrafo 2 elenca le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS centrale, delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali che sono adottate secondo la procedura prevista all’articolo 49 e conformemente alla decisione 1999/468/CE29. Tra le nuove misure correlate alla piattaforma europea figurano:

− la definizione del contenuto dei moduli di domanda per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio conformemente all’articolo 7ter del regolamento VIS (lett. g);

− la definizione dei requisiti tecnici relativi al formato dei documenti giustificativi, dell’assicurazione sanitaria di viaggio e della copia del documento di viaggio in formato elettronico, conformemente agli articoli 7quatere 7quinquies del regolamento VIS (lett. h);

− la definizione del metodo di autenticazione per i fornitori esterni di servizi che usano il portale a loro destinato, conformemente all’articolo 7septiesdel regolamento VIS (lett. l).

29 Decisione del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.