Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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Articolo 7octiesNotifica delle decisioni
Non appena lo Stato Schengen competente ha adottato una decisione e l’ha resa disponibile nell’account sicuro conformemente al paragrafo 2, la piattaforma europea invia una notifica elettronica al richiedente (par. 1).
Articolo 7noniesStrumento di verifica
Lo strumento di verifica, basato sul servizio di account sicuro (par. 2), consente ai richiedenti e ai titolari di visto di controllare lo stato delle loro domande nonché lo stato e la validità dei loro visti (par. 1).
In virtù del paragrafo 3, la piattaforma europea offre inoltre una funzionalità di servizio web che consente ai richiedenti e ad altri soggetti (p. es. datori di lavoro, università o enti locali) di verificare il visto digitale senza il servizio di account sicuro.
La Commissione europea adotta atti di esecuzione per disciplinare il funzionamento del suddetto servizio web (art. 45 par. 2 lett. n).
Articolo 7deciesCosti dello sviluppo e della realizzazione della piattaforma UE VAP
L’articolo 7decieselenca i costi per lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma europea:
− sviluppo della piattaforma ad opera di eu-LISA e sua interconnessione con i sistemi nazionali d’informazione visti;
− esercizio e manutenzione della piattaforma ad opera di eu-LISA;
− adeguamenti ai sistemi nazionali d’informazione visti ad opera degli Stati Schengen.
Le prime due voci di spesa sono finanziate tramite il bilancio generale dell’UE, mentre la terza è a carico degli Stati Schengen, che comunque possono avvalersi a tale scopo dei contributi dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Fondo BMVI)27.
Articolo 7undeciesResponsabilità nell’ambito della protezione dei dati
Il paragrafo 1 prevede che ogni Stato Schengen designi un’autorità competente quale titolare del trattamento conformemente al presente articolo e la comunichi alla Commissione europea, a eu-LISA e agli altri Stati Schengen. Tutte le autorità designate dagli Stati Schengen sono congiuntamente responsabili per il trattamento dei dati personali sulla piattaforma europea.
Le competenze e le relazioni tra le suddette autorità sono disciplinate in un atto di esecuzione della Commissione europea (art. 45 par. 2 lett. q).
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