Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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Articolo 48bisparagrafi 2, 3 e 6

Le modifiche a questo articolo, che riguarda l’esercizio della delega da parte della Commissione europea, consistono nell’aggiornamento dei riferimenti a determinati articoli e nell’aggiunta di un rinvio all’articolo 7terparagrafo 7 (nuovo modulo di domanda armonizzato).

Articolo 50 paragrafi 3bise 6-8

L’articolo 50 disciplina il monitoraggio e la valutazione del C-VIS. Il paragrafo 3bis prevede che, dopo l’entrata in funzione della piattaforma europea, la relazione sul funzionamento del C-VIS di cui al paragrafo 3 tratti anche la piattaforma in questione.

I paragrafi 6 e 7 indicano ormai specificamente eu-LISA come autorità di gestione. Si tratta di una modifica puramente linguistica.

In base al nuovo paragrafo 8, tre anni dopo l’entrata in funzione della piattaforma europea la Commissione europea dovrà valutarne il funzionamento e se i suoi obiettivi sono stati raggiunti. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE saranno informati sui risultati di tale valutazione.

2.2.3 Articolo 3: Modifiche del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio30

Questo regolamento del Consiglio dell’UE istituisce un documento uniforme per agevolare il transito e il transito ferroviario. Con il presente sviluppo dell’acquis di Schengen, il documento in questione sarà rilasciato in formato digitale così come previsto dal regolamento (CE) 1683/95.

Articolo 1

Questo articolo stabilisce che il documento uniforme venga rilasciato nel formato digitale di cui al regolamento (CE) 1683/95.

Articolo 2 paragrafo 1, primo comma e lettere a e b nonché paragrafo 2

Quale novità, l’articolo 2 menziona il formato digitale del visto, le relative norme tecniche e i metodi per codificare le informazioni del visto digitale sotto forma di un codice a barre bidimensionale nonché l’immagine del volto. La lettera b riguarda le prescrizioni tecniche per consentire la stampa dell’FTD digitale e dell’FRTD digitale.

Il paragrafo 2 prevede che, all’occorrenza, le prescrizioni in questione restino segrete.

Articolo 3

L’articolo 3 è stato soppresso.

30 Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003, GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15.