Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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Articolo 12bisDati da aggiungere in caso di conferma del visto
L’articolo 12bisstabilisce quali dati debbano essere aggiunti dall’autorità competente per i visti in caso di conferma del visto. Tra questi figurano tra l’altro informazioni sullo stato della procedura e i dati del nuovo documento di viaggio (par. 1). Qualora sia adottata una decisione di conferma del visto, il sistema estrae ed esporta immediatamente i dati dal VIS nell’EES (par. 2).
Articolo 14 paragrafo 1 lettera d
L’articolo 14 paragrafo 1 elenca i dati che l’autorità competente per i visti è tenuta ad aggiungere in caso di proroga del visto. La relativa terminologia è stata aggiornata: tra i dati in questione figura ora il numero del visto al posto del numero del visto adesivo.
Articolo 15 paragrafo 2 lettera f
In virtù dell’articolo 15, l’autorità competente per i visti è autorizzata a consultare determinati dati del C-VIS ai fini dell’esame delle domande e delle decisioni a esse correlate. Quale novità, la lettera f concerne il numero del visto e non più il numero del visto adesivo.
Articolo 18 paragrafo 1 lettera b e paragrafo 3
L’articolo 18 disciplina l’accesso ai dati del C-VIS a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni. Il paragrafo 1 lettera b è stato completato con l’aggiunta che, d’ora in poi, le autorità competenti in materia di controlli ai valichi di frontiera esterni potranno eseguire interrogazioni nel C-VIS utilizzando, oltre al numero del visto adesivo, anche il numero del visto.
Il paragrafo 3 ha subito una modifica puramente formale (formulazione più concisa).
Articolo 18sexiesProcedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica di accesso ai
dati alle frontiere esterne
L’articolo 18sexiesparagrafo 1 disciplina la procedura da seguire qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all’articolo 18 a causa di un guasto di qualsiasi parte del VIS. In tal caso, eu-LISA deve innanzitutto informare le autorità di frontiera degli Stati Schengen.
Se è tecnicamente impossibile procedere alla consultazione del VIS a causa di un guasto dell’infrastruttura di frontiera nazionale in uno Stato Schengen, le autorità di frontiera del Paese in questione informano eu-LISA, che informerà a sua volta la Commissione europea (par. 2). I piani d’emergenza nazionali possono autorizzare le autorità di frontiera a derogare temporaneamente all’obbligo di consultare il VIS di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.
Dopo aver segnalato il guasto, gli Stati Schengen interessati seguono i propri piani d’emergenza nazionali (par. 3). In virtù dell’articolo 45 paragrafo 2 lett. o, la Commissione europea ha la facoltà di adottare piani d’emergenza tipo mediante atti di esecuzione.