Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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Articolo 19 paragrafo 1

Nell’articolo in questione, concernente le interrogazioni nel sistema allo scopo di verificare il visto e la sua autenticità, l’espressione «numero della vignetta visto» è stata sostituita con «numero del visto».

Articolo 20 paragrafo 2 lettera d

L’articolo 20 disciplina l’accesso ai dati a fini di identificazione. Quale novità, la lettera d prevede che le autorità competenti potranno consultare anche i dati riguardo ai visti confermati.

Articolo 21 paragrafo 2 lettera d

Per determinare la competenza degli Stati Dublino in materia d’asilo, in base all’articolo 21 d’ora in poi potranno essere consultati anche i dati inseriti riguardo ai visti confermati.

Articolo 22 paragrafo 2 lettera e

Ai fini dell’esame della domanda d’asilo in tutti gli Stati competenti in materia in base ai criteri Dublino, l’articolo 22 prevede che in futuro potranno essere consultati anche i dati inseriti riguardo ai visti rifiutati o confermati.

Articolo 22quaterlettera h

Questo articolo riguarda i dati da aggiungere nel C-VIS in caso di rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno. La nuova lettera h prevede la possibilità per gli Stati membri di aggiungere commenti a testo libero nella zona «annotazioni».

Articolo 22septiesparagrafo 1 lettera d

In questo articolo, che disciplina i dati da aggiungere nel C-VIS in caso di proroga di un visto per soggiorni di lunga durata o di rinnovo di un permesso di soggiorno, la lettera d è stata modificata sotto il profilo linguistico: ora essa menziona il «numero del visto».

Articolo 22sexdeciesparagrafo 3 lettere c, f e g

La lettera c del paragrafo 3, modificata sotto il profilo linguistico, menziona ora il «numero del visto». Le altre lettere prevedono anche l’inserimento dell’indirizzo IP e dell’indirizzo di posta elettronica del richiedente. Le autorità designate degli Stati membri che beneficiano di un accesso sicuro al VIS potranno pertanto effettuare delle ricerche nel C-VIS pure sulla base di questi dati.