Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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2.2.5 Articolo 5: Modifiche del regolamento (CE) n. 693/200332
Il regolamento (CE) n. 693/2003 istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune.
Articolo 2 paragrafo 3
L’articolo 2 concerne l’autorizzazione particolare di transito agevolato rilasciata dagli Stati per una pluralità d’ingressi o per un unico viaggio di andata e ritorno per ferrovia. D’ora in poi, i relativi documenti saranno rilasciati in formato digitale in virtù del regolamento (CE) n. 694/2003.
Articolo 5 paragrafi 1 e 5
L’articolo 5 precisa che le domande sono sottoposte alle autorità consolari in formato elettronico se lo Stato in questione ha comunicato la sua decisione di rilasciare l’FTD/FRTD a norma dell’articolo 12. Lo strumento di domanda online deve contenere i dati di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 5.
Articolo 6 paragrafi 2, 3 e 4
L’articolo 6 disciplina i requisiti che un documento di viaggio deve soddisfare (periodo di validità, riconoscimento del documento di viaggio e validità per gli altri Stati Schengen) ai fini del rilascio di FTD/FRTD in formato digitale.
2.2.6 Articolo 6: Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226
Il regolamento (UE) 2017/2226 accresce l’efficacia e l’efficienza dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen mediante la creazione dell’EES, un sistema informatico automatizzato per la registrazione degli ingressi e delle uscite dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi presso le frontiere esterne. Tale sistema si applicherà alle persone che hanno bisogno di un visto per soggiorni di breve durata e ai cittadini di Paesi terzi esenti dall’obbligo del visto. L’EES, che entrerà probabilmente in funzione alla fine del primo semestre del 2024, sostituirà l’apposizione manuale di timbri sui passaporti.
Articolo 16 paragrafo 2 lettera d
In base a questo articolo, l’autorità di frontiera è tenuta a creare un fascicolo individuale dei cittadini di Paesi terzi soggetti all’obbligo del visto nell’EES. La lettera d è
32 Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune, GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.