Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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Articolo 5, seconda frase
Nell’articolo 5 è stata soppressa la seconda frase.
Articolo 6, primo comma
Questo articolo concerne ora gli Stati che hanno deciso di introdurre rapidamente questi documenti in formato identico al visto digitale, ossia al più tardi un anno dopo l’adozione delle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 2.
Allegato I
L’allegato I (modello di documento digitale di transito agevolato) è stato sostituito.
Allegato II
Anche l’allegato II (documento di transito ferroviario agevolato) è stato sostituito da una nuova versione che elenca i campi di dati contenuti nel documento digitale.
2.2.4 Articolo 4: Modifiche della CAS
La Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (CAS)31 definisce in particolare i visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno. Siccome il presente progetto prevede la digitalizzazione dei visti, la CAS è modificata di conseguenza.
Articolo 18 paragrafi 1 e 1bis
L’articolo 18 CAS definisce il visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D), specificando ora che i visti in questione sono rilasciati in formato digitale conformemente al regolamento (CE) n. 1683/95 modificato dal regolamento (UE) 2023/2685. I visti per soggiorni di lunga durata in formato digitale sono comunicati ai richiedenti con mezzi elettronici sicuri. Occorrerà pertanto definire i mezzi in questione anche a livello svizzero non appena i visti per soggiorni di lunga durata verranno rilasciati in formato digitale.
31 Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.