Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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In base al paragrafo 2, eu-LISA è responsabile del trattamento a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/67928 ai fini del trattamento dei dati personali nella piattaforma europea (cfr. a tale riguardo il cap. 5.7). I compiti di eu-LISA nonché il rapporto tra eu-LISA in veste di responsabile del trattamento e le autorità congiuntamente responsabili degli Stati Schengen sono regolamentati in un atto di esecuzione (art. 45 par. 2 lett. r).

Articolo 9 punto 4 lettere o, p, q e r e punto 7

L’articolo 9 punto 4 stabilisce quali dati l’autorità competente per i visti deve inserire al momento della presentazione della domanda. D’ora in poi, l’autorità in questione sarà anche tenuta a indicare se il richiedente è un familiare di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell’accordo di recesso UE-Regno Unito nonché il suo indirizzo di posta elettronica, il suo numero di telefono cellulare e l’indirizzo IP da cui è stato trasmesso il modulo di domanda. Se la domanda è presentata da una persona debitamente autorizzata, occorre indicare l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo postale e il numero di telefono cellulare di quest’ultima.

Il punto 7 stabilisce che, d’ora in poi, dovranno essere inseriti anche una copia elettronica della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio nonché i dati caricati dal chip conformemente all’articolo 12 paragrafo 6 del codice dei visti.

Articolo 9terparagrafo 5

L’articolo 9terdel regolamento VIS modificato dal regolamento (UE) 2021/1134 sancisce norme specifiche per i familiari di cittadini dell’UE o altri cittadini di Paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione all’interno dell’UE. Il nuovo paragrafo 5 stabilisce che i paragrafi 1-4 siano applicati mutatis mutandis ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito.

Articolo 10 paragrafo 1 lettere dter, e, j, k, m e n

Qualora sia stata adottata la decisione di rilasciare il visto, l’articolo 10 paragrafo 1 stabilisce quali dati ulteriori debbano essere indicati dall’autorità che ha rilasciato il visto. Quale novità, occorre segnalare in aggiunta se un visto ha una validità territoriale limitata a norma dell’articolo 25 paragrafo 1 lettera a del codice dei visti (lett. dter).

La lettera e concerne ora il numero del visto e non più il visto adesivo. Inoltre sono state soppresse le lettere j e k, che attualmente disciplinano i visti rilasciati su fogli separati.

Le nuove lettere m e n riguardano nuove indicazioni quali lo status di familiare di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell’accordo di recesso UE-Regno Unito e delle annotazioni a testo libero.

28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.