Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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Schengen che non intende avvalersi della piattaforma europea durante il periodo transitorio potranno verificare i propri visti digitali tramite il servizio web della piattaforma europea di cui all’articolo 7octiesdel regolamento VIS.
Gli Stati Schengen hanno anche la possibilità di notificare alla Commissione europea e a eu-LISA che intendono avvalersi della piattaforma europea già prima della fine del periodo transitorio. La Commissione europea stabilisce la data a partire dalla quale ciò sarà possibile. La relativa decisione della Commissione europea è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
A partire da dicembre 2026, la Commissione europea presenterà una relazione annuale sui progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento, sui costi sostenuti e su eventuali rischi.
2.2.8 Articolo 8: Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, vale dire il 27 dicembre 2023 (par. 1). Ciò non significa tuttavia che a quella data il regolamento verrà già applicato, dato che occorre attendere la decisione della Commissione europea di cui all’articolo 7 paragrafo 1 del presente regolamento (par. 2). Solamente i punti 1, 3, 15, 30, 34, 35 e 36 dell’articolo 1 del presente regolamento (UE) 2023/2667 saranno applicabili sei mesi dopo la sua entrata in vigore (par. 3). Si applicheranno invece immediatamente i punti 21 e 22 dell’articolo 2, che riguardano gli articoli 45 e 48bisdel regolamento VIS relativi agli atti di esecuzione e agli atti delegati della Commissione europea. A partire dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2667, la Commissione europea potrà peraltro emanare determinati atti sulla base del suddetto regolamento.
Per quanto riguarda l’articolo 1, vale a dire le modifiche apportate al codice dei visti, vanno sottolineati i punti seguenti:
− Il punto 1 stabilisce che debbano essere presi in considerazione i diritti di soggiorno di cui godono i cittadini di Paesi terzi che sono familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito.
− In base al punto 3, i cittadini di Paesi terzi che dispongono di un titolo di soggiorno del Regno Unito e i loro familiari come pure i familiari di cittadini del Regno Unito di cui al punto 1 che beneficiano dell’accordo di recesso UE-Regno Unito non saranno più soggetti all’obbligo del visto di transito aeroportuale.
− Il punto 15 stabilisce la soppressione dell’articolo 20 del codice dei visti («timbro indicante la ricevibilità di una domanda» in quanto il VIS è pienamente entrato in funzione in tutte le regioni. Le disposizioni del suddetto articolo sono state applicate ai consolati degli Stati membri finché il VIS è entrato pienamente in funzione in tutte le regioni.
− Il punto 30 stabilisce la soppressione dell’articolo 42 del codice dei visti poiché non viene più fatto ricorso ai consoli onorari.
− Il punto 34 introduce un modulo di domanda del visto modificato e armonizzato.