Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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− Il punto 35 sancisce l’abrogazione dell’allegato III del codice dei visti, che finora disciplinava il formato uniforme del timbro di cui al punto 15, in quanto in futuro si rinuncerà all’apposizione di timbri.

− Il punto 36 prevede l’aggiornamento dell’elenco nell’allegato V del codice dei visti (titoli di soggiorno che esentano i titolari dall’obbligo del visto aeroportuale per il transito dagli aeroporti degli Stati Schengen), che d’ora in poi includerà anche i titoli di soggiorno biometrici rilasciati dal Regno Unito.

L’applicazione provvisoria da parte della Svizzera, in virtù dell’articolo 7b della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA, RS 172.010), degli articoli di cui ai punti 1, 3, 34 e 36 prima dell’approvazione del Parlamento appare opportuna in quanto le suddette disposizioni concernono la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e sono di particolare urgenza (cfr. cap. 5.5). Esse riguardano i diritti dei privati per quanto concerne il soggiorno (punto 1) e l’obbligo di disporre di un visto di transito aeroportuale (punti 3 e 36). L’armonizzazione all’interno dello spazio Schengen impone anche l’introduzione del nuovo modulo di domanda del visto (punto 34) sei mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2667. Conformemente al paragrafo 4, fino all’adozione della decisione di cui all’articolo 7 paragrafo 1 la Commissione europea ogni anno sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione integrale del presente regolamento.

3 Presentazione dell’atto normativo di attuazione

3.1 La nuova normativa proposta

La maggior parte delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2667 sono direttamente applicabili e non devono essere trasposte nel diritto svizzero; alcune comportano tuttavia delle modifiche alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Il regolamento (CE) n. 767/2008 e la decisione 2008/633/GAI (decisione VIS)33 sono stati recepiti dalla Svizzera l’8 aprile 2010. Le disposizioni del regolamento che non erano direttamente applicabili sono state trasposte nel diritto nazionale nel quadro di tale recepimento, che ha riguardato gli articoli 109a e109e LStrI, entrati in vigore l’11 ottobre 2011. Si trattava essenzialmente di determinare le autorità designate dalla Svizzera e autorizzate, sulla base del regolamento e della decisione VIS, a inserire dati nel VIS o a consultare i dati ivi contenuti. Tale designazione doveva figurare formalmente nella legge nel caso in cui le autorità in questione dovessero trattare o comunicare dati personali degni di particolare protezione (art. 5 lett. c e 6 cpv. 1 LPD; RS 235.1). Il C-VIS contiene dati degni di particolare protezione come dati biometrici o i motivi del rifiuto di rilascio di un visto. Oltre a una nuova disposizione legale relativa alla banca dati nazionale sui visiti, sono state create le basi legali necessarie per designare le autorità autorizzate a consultare i dati di ORBIS e i dati del C-VIS. In occasione dell’ultima revisione del regolamento (CE) n. 767/2008,

33 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.