Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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si sono aggiunti nuovi elementi al sistema come i dati relativi ai detentori di titoli di soggiorno e di visti per soggiorni di lunga durata (FF 2022 3213).

Le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2023/2667 al codice dei visti e al regolamento VIS riguardano il funzionamento della piattaforma europea e il processo di notifica delle decisioni in materia di visti grazie a quest’ultima. È innanzitutto necessario trasporre nel diritto nazionale alcune disposizioni relative alla suddetta piattaforma, dato che quest’ultima consente il trattamento di dati degni di particolare protezione come i dati biometrici dei richiedenti il visto. La piattaforma europea è peraltro collegata a una copia del C-VIS. Occorre in particolare definire quali autorità o terzi possono accedere a quest’ultima. Si propone pertanto di precisare nella LStrI che esiste una piattaforma europea collegata al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) nonché l’obbligo di principio per i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata di utilizzare la piattaforma in questione.

Queste novità impongono modifiche delle basi legali negli ambiti seguenti:

Disposizioni concernenti la piattaforma per la domanda di visto dell’UE (art. 109abis e 109aterP-LStrI

Sono previste due disposizioni inerenti alla piattaforma europea e al suo funzionamento a livello Schengen e svizzero. Le modalità di utilizzo della piattaforma e il suo campo di applicazione devono essere definiti in una base legale formale, dato che la piattaforma europea conterrà dati degni di particolare protezione e li trasmetterà ai sistemi nazionali visti. Tali disposizioni garantiscono trasparenza per quanto concerne le autorità o i terzi autorizzati ad accedere alla suddetta piattaforma.

Occorre altresì disciplinare le eccezioni all’utilizzo della piattaforma per le domande di visto per soggiorni di breve durata. Al Consiglio federale spetta pertanto concretizzare le eccezioni di cui all’articolo 9 del codice dei visti e precisarle nell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto. Va pure tenuto in considerazione il pertinente articolo del regolamento VIS (art. 7quater).

Le regole relative alla notifica delle decisioni in questione sono peraltro direttamente integrate negli atti europei e, in particolare, nel codice dei visti Schengen. A partire dalla data di presa di conoscenza effettiva o presunta secondo il diritto europeo, iniziano a decorrere i termini di ricorso secondo il diritto nazionale. Una ripetizione di queste norme nel diritto svizzero non appare necessaria in quanto gli atti in questione acquistano forza di legge per la Svizzera sin dalla loro applicazione (cfr. art. 7octiesdel regolamento VIS e art. 32 del codice dei visti).

In questo contesto, occorre altresì verificare l’applicazione delle basi legali derivanti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e prevedere alcune eccezioni alle regole della PA. Si propone pertanto di introdurre delle disposizioni simili a quelle stabilite nel quadro dell’ETIAS, che prevede anch’esso una notifica elettronica delle decisioni. La disposizione relativa alla piattaforma europea indica che gli articoli 11b capoverso 1, 22a e 24 PA non sono applicabili. Prevede altresì che il Consiglio federale abbia la facoltà di emanare disposizioni che deroghino alla PA. La legge elenca in maniera esaustiva i casi in cui una tale deroga è possibile.