Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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3.2 Attuazione pratica

3.2.1 In generale

Il nuovo regolamento europeo propone di digitalizzare il deposito delle domande di visto per soggiorni di breve durata Schengen (visto di tipo C). Qualsiasi domanda di visto o di conferma del visto dovrà essere in linea di massima presentata tramite la piattaforma europea. In virtù degli articoli 33 e 35 del codice dei visti modificato, sarà possibile utilizzare la piattaforma europea anche per la proroga di visti e visti eccezionali rilasciati alle frontiere esterne.

Al momento di presentare una domanda di visto per soggiorni di breve durata, i richiedenti dovranno compilare un modulo di domanda online sulla piattaforma europea e allegare una copia elettronica del passaporto, i documenti giustificativi richiesti e, se utilizzano la piattaforma europea per la prima volta, i loro dati biometrici. Chiunque presenti per la prima volta una domanda è di norma tenuto a presentarsi di persona presso la rappresentanza svizzera o Schengen competente e presso eventuali terzi incaricati dagli Stati Schengen di rilevare i dati biometrici. Questi ultimi sono caricati sulla piattaforma e registrati nel C-VIS per 59 mesi e possono essere riutilizzati.

Non appena lo Stato individuato dalla piattaforma mediante una procedura di accertamento preliminare automatizzato ha confermato la ricevibilità della domanda e la propria competenza, i dati relativi alla domanda (inclusi i dati biometrici) vengono importati nel sistema nazionale d’informazione visti (nel caso svizzero ORBIS) mediante un’interfaccia nazionale. Il sistema ORBIS serve alla registrazione delle domande di visto e alla concessione dei visti rilasciati dalla Svizzera. La rappresentanza competente esamina ed evade la domanda in ORBIS. La relativa decisione viene in seguito trasferita automaticamente da ORBIS alla piattaforma europea, dove è messa a disposizione del richiedente all’interno del suo account sicuro. Le regole relative alla notifica sono stabilite direttamente negli atti normativi europei. Parallelamente alla trasmissione alla piattaforma europea della decisione in merito alla domanda di visto, i dati in questione sono trasferiti come finora da ORBIS al C-VIS mediante un’ulteriore interfaccia nazionale.

Una volta scaduto il periodo transitorio di sette anni, sarà obbligatorio presentare una domanda di visto C tramite la piattaforma europea. Presentare una domanda per iscritto sarà possibile soltanto in via eccezionale per le seguenti categorie di persone (cfr. art. 9 par. 1b codice dei visti):

− cittadini di Paesi terzi per motivi umanitari;

− cittadini di Paesi terzi in singoli casi motivati o per causa di forza maggiore;

− capi di Stato e di governo con i rispettivi consorti e membri della loro delegazione ufficiale nonché sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale invitati in missione ufficiale dai governi degli Stati Schengen o da organizzazioni internazionali.

L’articolo 7quaterparagrafo 1 del regolamento VIS prevede regole particolari per i familiari di cittadini dell’UE/AELS, i quali potranno presentare una domanda di visto senza ricorrere alla piattaforma europea.