Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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Trasferimento di dati a ORBIS

L’articolo 109b concerne il sistema nazionale d’informazione visti ORBIS, nel quale sono trasferiti elettronicamente i dati della piattaforma europea. Siccome ORBIS conterrà nuove categorie di dati, queste ultime sono menzionate nella base legale esistente.

Delega di compiti a terzi

Allo stato attuale, dei terzi sono autorizzati a svolgere diversi compiti inerenti alla procedura di rilascio del visto per soggiorni sia di breve che di lunga durata. Alla luce delle nuove deleghe previste in relazione alla piattaforma europea, occorre modificare e completare l’articolo 98b LStrI in vigore.

Lettura del microchip del documento di viaggio

Il nuovo codice dei visti prevede la possibilità di verificare l’autenticità dei documenti di viaggio in particolare mediante la lettura dei dati del microchip (art. 12 par. 3 e 6). In maniera simile a quanto stabilito attualmente dalla LStrI per le carte di soggiorno, si propone pertanto di introdurre una disposizione legale per regolamentare gli scopi della lettura dei microchip dei documenti di viaggio (art. 102bbisP-LStrI).

Utilizzo dei dati del documento di viaggio per la procedura di visto

Il regolamento prevede la possibilità di utilizzare determinati dati contenuti nei documenti di viaggio biometrici di cittadini di Stati terzi. I dati figuranti nella zona a lettura ottica possono essere estratti dal documento di viaggio e utilizzati per la procedura di visto e, di conseguenza, essere trasferiti sulla piattaforma europea. Si propone pertanto di introdurre una nuova base legale per disciplinare il trattamento di questi dati degni di particolare protezione (art. 102c P-LStrI).

Sanzioni

L’articolo 120d LStrI prevede multe per il trattamento illecito dei dati dei diversi sistemi d’informazione europei. A tale articolo è necessario aggiungere anche il trattamento di dati correlato alla piattaforma europea, in modo da garantirne la conformità al diritto.

Nuove clausole di delega al Consiglio federale

L’articolo 109e LStrI costituisce una disposizione particolare che incarica il Consiglio federale di disciplinare vari aspetti inerenti al C-VIS, a ORBIS e, d’ora in poi, alla piattaforma europea. Si propone di autorizzare il Consiglio federale a regolamentare le modalità di utilizzo della piattaforma europea correlate alla digitalizzazione dei visti. Occorre inoltre precisare le unità specifiche delle autorità aventi accesso alla piattaforma (art. 109e lett. c e k P-LStrI).

Adeguamento delle note a piè di pagina

Diverse disposizioni del diritto in vigore che rinviano al regolamento VIS devono essere adeguate in ragione delle modifiche apportate a tale atto dal presente regolamento. Sono interessate unicamente le note a piè di pagina.