Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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3.2.2 Ruolo dei terzi incaricati
In virtù dell’articolo 98b capoverso 1 LStrI, già oggi è possibile delegare vari compiti ai fornitori esterni di servizi (p. es. fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti, rilevare i dati biometrici, restituire il documento di viaggio una volta conclusa la procedura).
Il presente sviluppo dell’acquis di Schengen per la digitalizzazione della procedura di visto ridefinisce anche il ruolo dei fornitori esterni di servizi. Il regolamento (UE) 2023/2667 prevede di concedere a questi soggetti un accesso limitato alla piattaforma europea. Questi ultimi non dovranno in particolare avere accesso ai dati registrati nel C-VIS (consid. 35). Essi potranno per contro consultare le domande ed esaminare i dati memorizzati temporaneamente (p. es. scansione del documento di viaggio e documenti giustificativi). Al termine della verifica, la domanda è messa a disposizione del consolato competente per il successivo trattamento. Si tratterà soprattutto di prime domande, dato che, per quanto concerne le domande successive, i processi e il coinvolgimento dei terzi incaricati non sono stati ancora del tutto chiariti. Delucidazioni a tale proposito verranno richieste nel quadro della redazione degli atti di esecuzione della Commissione europea.
Nel caso in cui le rappresentanze svizzere decidano di delegare determinati compiti nel quadro di un accordo, i fornitori esterni di servizi potranno per esempio caricare documenti e dati biometrici sulla piattaforma europea e verificare i documenti di viaggio dei richiedenti (art. 43 del codice dei visti e art. 7septiesdel regolamento VIS; art. 1 e 2 del regolamento UE 2023/2667). Il nuovo regime comporterà ad ogni modo una diminuzione dei mandati per i terzi incaricati poiché, in caso di domanda successiva, la presenza di persona del richiedente in linea di massima non è più necessaria e gli identificatori biometrici vanno rilevati solo ogni cinque anni. Il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen implica pertanto una modifica dell’articolo 98b LStrI.
3.2.3 Digitalizzazione delle procedure di opposizione e di ricorso in materia di visti
Il processo di digitalizzazione della presentazione delle domande di visto solleva la questione della digitalizzazione delle procedure di ricorso. Nel caso svizzero, si tratta della procedura di opposizione presso la SEM in primo grado, e dinanzi al Tribunale amministrativo federale in secondo grado.
Benché la volontà di promuovere la digitalizzazione dell’intero iter in materia di visti sia evidente, le risorse disponibili e la complessità delle procedure di ricorso non consentono di digitalizzare quest’ambito entro gli stessi termini previsti per l’entrata in funzione della piattaforma europea. La trasposizione del presente sviluppo dell’acquis di Schengen creerà ad ogni modo le basi per la digitalizzazione delle procedure di opposizione e di ricorso. Soltanto quando tali basi saranno disponibili e saranno stati compiuti i necessari chiarimenti si potrà regolamentare formalmente la digitalizzazione dei rimedi giuridici.