Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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3.2.4 Modifiche del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio34

Nel 1995, l’UE ha istituito un modello uniforme per i visti europei sotto forma di un visto adesivo da apporre sul documento di viaggio dei cittadini di Paesi non appartenenti all’UE soggetti all’obbligo del visto. Il regolamento n. 1683/95 fissa le regole riguardanti il suddetto modello uniforme, non solamente per i Paesi dello spazio Schengen ma anche per l’Irlanda e il Regno Unito. Il modello uniforme trova applicazione in caso di soggiorno in uno o più Paesi dello spazio Schengen la cui durata globale non superi i tre mesi oppure di transito attraverso le aree di transito aeroportuale dei Paesi dello spazio Schengen («visto di transito aeroportuale»).

Il regolamento n. 1683/95, rivisto contestualmente all’elaborazione del regolamento (UE) 2023/2685, costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen distinto che rientra nella sfera di competenza del Consiglio federale. Esso prevede che, d’ora in poi, i visti saranno rilasciati in formato digitale e stabilisce le relative specifiche tecniche, tra cui l’introduzione di un codice a barre bidimensionale. La Svizzera è già a buon punto per quanto riguarda la digitalizzazione dei visti e dispone già di un codice a barre bidimensionale. Non appena saranno disponibili gli atti di esecuzione ad hoc, la Svizzera sarà in grado di adeguare il suo visto digitale attuale alle specifiche tecniche dettagliate ivi indicate. L’8 dicembre 2023 il Consiglio federale ha approvato questo sviluppo dell’acquis di Schengen, per il recepimento del quale occorre modificare l’OEV.

3.3 Commento ai singoli articoli

3.3.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Articolo 98b capoverso 1 lettere bbise d

In virtù delle modifiche all’articolo 98b LStrI, che disciplina la delega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti, d’ora in poi i terzi incaricati potranno altresì esaminare l’autenticità, l’integrità e la validità dei documenti di viaggio. Questa novità, prevista espressamente dal regolamento (UE) 2023/2667, deve essere sancita a livello di legge, in quanto si tratta di una verifica approfondita di documenti personali contenenti eventualmente dei dati biometrici, ossia dati degni di particolare protezione. È stata pertanto aggiunta una nuova lettera bbis, in base alla quale i terzi incaricati possono pure verificare la qualità e l’esattezza dei documenti forniti dal richiedente. Con questa competenza, che sussiste indipendentemente dall’utilizzo della piattaforma europea, s’intende ottimizzare i processi in maniera di visti. Eventuali controlli effettuati dai terzi incaricati non modificano il diritto di verifica di cui dispongono le rappresentanze svizzere e i consolati. In caso di dubbi, i consolati e le rappresentanze sono informati e l’autorità competente decide in merito alla validità del documento. L’articolo 102bbis P-LStrI designa le autorità autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip dei documenti di viaggio.

34 Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2685, GU L, 2023/2685, 7.12.2023.