Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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La lettera d riguarda ora il rilevamento di dati biometrici non solo nell’ambito del C- VIS, ma anche all’interno della piattaforma europea, e concerne i dati per il rilascio di visti per soggiorni sia di breve che di lunga durata. La formulazione della lettera in questione è stata semplificata: l’ambito del rilevamento non viene infatti più menzionato. I dati biometrici sono verificati dai terzi incaricati e possono inoltre essere caricati sulla piattaforma europea da questi ultimi (art. 12 del codice dei visti).
Articolo 102bbisControllo dell’identità del titolare di un documento di viaggio
Questo nuovo articolo stabilisce quali autorità hanno la facoltà di leggere i dati registrati nei microchip dei documenti di viaggio di cittadini di Paesi terzi per verificare l’identità del titolare o l’autenticità dei documenti. Questa disposizione, già prevista per le carte di soggiorno (art. 102b LStrI), vale d’ora in poi anche per i documenti di viaggio. Essa consente da un lato di procedere a controlli d’identità in territorio svizzero o alle frontiere esterne Schengen e, dall’altro, di controllare l’autenticità dei documenti. Tale controllo è effettuato principalmente dalle autorità e, in particolare, da quelle competenti in materia di visti, il che si iscrive nel presente sviluppo dell’acquis di Schengen. Le modalità di controllo dei dati nel microchip nel quadro della procedura di visto sono disciplinate dal codice dei visti e dagli atti di esecuzione della Commissione europea. La delega a terzi incaricati è prevista dall’articolo 98b P-LStrI.
Articolo 102c Utilizzo di dati del documento di viaggio
Al fine di definire precisamente chi può estrarre dati (anche degni di particolare protezione) dai documenti di viaggio dei cittadini di Paesi terzi nel quadro della procedura di rilascio del visto, si propone di introdurre un nuovo articolo 102c. Siccome il nuovo regolamento consente la ripresa dei dati contenuti in un documento di viaggio nonché il loro utilizzo nel quadro della piattaforma europea, l’estrazione dei suddetti dati e il loro uso devono essere formalmente previsti; inoltre occorre definire chiaramente le autorità o i terzi autorizzati. I dati in questione possono essere trasferiti sulla piattaforma europea ed essere utilizzati nel quadro di una domanda di visto senza che il richiedente debba presentarsi di persona. In certi casi, ciò consentirà a una persona di fornire dati unicamente tramite il proprio documento di viaggio. Le disposizioni dell’articolo 12 paragrafo 6 del codice dei visti si applicano alle domande di visto depositate sulla piattaforma europea. Le regole precise di utilizzo di questi dati con o senza la piattaforma europea potranno essere specificate a livello di ordinanze di esecuzione.
Articolo 103b capoverso 1, nota a piè di pagina
Il vigente articolo 103b LStrI riguarda il sistema di ingressi e uscite (EES). Alla nota a piè di pagina relativa al regolamento (UE) 2017/2226 (regolamento EES) è stata aggiunta l’indicazione che il suddetto regolamento è modificato dal nuovo regolamento (UE) 2023/2667. Le modifiche al regolamento EES consistono in adeguamenti linguistici legati al visto digitale; inoltre è prevista la conferma di un visto valido e l’importazione in tal caso di dati del VIS nell’EES.