Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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essa per presentare una domanda di visto. Queste persone non dovranno pertanto fornire un consenso specifico alle autorità svizzere ai fini di una comunicazione elettronica sulla base della PA. Anche gli articoli 21a e 34 capoverso 1bisPA, relativi alla notificazione elettronica e alla firma elettronica, non sono automaticamente applicabili ai nuovi processi elettronici in materia di visti, ragione per cui il Consiglio federale è incaricato di stabilire regole specifiche per la piattaforma europea a livello di ordinanza. Occorre in particolare sottolineare che l’articolo 34 capoverso 1 PA impone alle autorità soggette alla PA di notificare le proprie decisioni per scritto. L’articolo 34 capoverso 1bisPA autorizza la notificazione per via elettronica previo assenso dei destinatari. Siccome ogni richiedente il visto deve in linea di massima utilizzare la piattaforma europea, non occorrerà tuttavia fornire un consenso particolare alle autorità, anche perché i diretti interessati eventualmente non sanno ancora quale Stato Schengen è competente per il trattamento della domanda (cfr. punto 2.2).

Lett. b

Il Consiglio federale è anche incaricato di disciplinare la ricevibilità di atti scritti in una lingua diversa dalle lingue ufficiali d’intesa con le autorità svizzera competenti; la lingua della procedura è una lingua ufficiale (art. 33a PA).

È opportuno che determinati atti o documenti siano trasmessi nella lingua del richiedente o in inglese, vale a dire in una lingua diversa da quelle ufficiali. Queste particolarità legate all’utilizzo della piattaforma europea, disciplinate a livello di ordinanze d’esecuzione, consentiranno, se le rappresentanze e la SEM lo riterranno appropriato, di accettare documenti in lingue diverse da quelle ufficiali senza richiederne la traduzione.

Nei casi in cui il visto per soggiorni di breve durata non è emesso in formato digitale si applica la procedura usuale. Le domande sono depositate presso le rappresentanze e i terzi abilitati. In assenza di un indirizzo o dell’indirizzo di un garante in Svizzera, come già attualmente i visti sono rilasciati o rifiutati nello Stato d’origine per via diplomatica.

Articolo 109aterAccesso alla piattaforma per la domanda di visto dell’UE

Questo nuovo articolo concerne le autorità o i terzi che hanno diritto di accedere alla piattaforma europea.

Lettera a

Tra le autorità che possono inserire dati sulla piattaforma europea e verificare se il trattamento della domanda è di loro competenza figurano le autorità centrali, vale a dire la SEM nel caso della Svizzera, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali. Le autorità di controllo delle frontiere dispongono di un accesso per i visti