Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Ruolo dell’unità nazionale ETIAS

La futura ordinanza ETIAS dovrà definire il ruolo dell’unità nazionale ETIAS per quanto concerne le verifiche manuali in base all’elenco di controllo nazionale ETIAS da effettuare in seguito ai confronti automatici avviati dal C-VIS. Se l’elenco di controllo nazionale ETIAS presenta una corrispondenza, scatta una notifica automatica del C-VIS all’unità nazionale ETIAS (art. 8 par. 2 del regolamento ETIAS, art. 5 c. 3 del regolamento [UE] 2021/1134). Quest’ultima dispone quindi di sette giorni per effettuare la verifica manuale e determinare in che misura la persona rappresenta una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblici. In questo contesto la SEM può contattare il servizio che ha emanato la domanda di segnalazione, ossia il SIC o fedpol. Questi servizi hanno 24 ore di tempo per rispondere alle domande della SEM. Le autorità incaricate del dossier, siano esse le autorità migratorie cantonali o le rappresentanze svizzere, oppure il Protocollo del DFAE e la Missione svizzera, nell’ambito dell’emissione delle carte di legittimazione del DFAE, verranno informate di qualsiasi eventuale rischio. Le autorità terranno conto di queste informazioni nell’esaminare le procedure in corso.

Allegato e diritti d’accesso ai dati del sistema centrale di informazione e di autorizzazione ai viaggi (C-ETIAS)

Occorre indicare nel catalogo dei dati del C-ETIAS i servizi abilitati e l’entità delle autorizzazioni d’accesso definita in un allegato. Quest’ultimo deve indicare in modo chiaro quali dati possono consultare d’ora in poi, sulla base del recepimento degli sviluppi Schengen qui esposti, le autorità competenti in materia di visti per soggiorni di breve durata e di titoli di soggiorno (compresa la carta di legittimazione del DFAE).

L’ordinanza ETIAS dovrà definire le modalità di consultazione del C-ETIAS ai fini dell’esame delle domande di visto per soggiorno sia di breve sia di lunga durata e per permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio oppure nell’ambito del rilascio delle carte di legittimazione del DFAE. Saranno così trasposti gli articoli 13 paragrafo 4 ter e 49 bis del regolamento ETIAS (UE) 2018/124014 modificato dal regolamento (UE) 2020/1134.

Restrizione del diritto d’accesso relativo alle analisi dell’unità ETIAS

Occorre una disposizione riguardante la restrizione del diritto all’informazione in relazione all’esame che dovrà effettuare l’unità nazionale ETIAS (art. 38 par. 7 del regolamento VIS modificato da ultimo dal regolamento [UE] 2021/1134). Tale disposizione può essere integrata nell’ordinanza VIS oppure figurare nella futura ordinanza ETIAS. Dovrebbe essere applicabile la stessa regolamentazione prevista per la restrizione del diritto d’accesso ai pareri dell’unità nazionale VIS (cfr. art. 22c OVIS). Inoltre, il parere motivato viene registrato nel dossier di domanda in modo tale da essere accessibile unicamente all’autorità centrale incaricata dei visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto (cfr. OVIS).

14 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 settembre 2018 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, versione della GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15. 35/42