Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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ultimo dal regolamento [UE] 2021/1134). In caso di risposte erroneamente positive i dati verranno cancellati immediatamente.
Siccome la nuova ordinanza ETIAS è in fase di elaborazione, è proposto di menzionare unicamente gli elementi legati al recepimento del regolamento (UE) 2021/1134 che dovranno figurare in tale ordinanza.
In caso di esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di lunga durata per i cittadini di determinati Paesi, nella misura in cui una persona desideri ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora in Svizzera, il presente progetto prevede di non richiedere un’autorizzazione ai viaggi ETIAS. Con l’attuazione del regolamento (UE) 2021/1134, il C-VIS conterrà l’informazione relativa all’apertura di una procedura per l’ottenimento di un titolo di soggiorno. Come da noi già segnalato, questa procedura implica un’estensione della registrazione dei dati nel SIMIC alle persone non soggette all’obbligo del visto. Queste persone, in quanto future detentrici di un titolo di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, non dovrebbero, per quanto possibile, essere soggette all’obbligo di ottenere un’autorizzazione ai viaggi ETIAS al loro arrivo in Svizzera. Nella misura in cui il C-VIS considera che il rilascio da parte del Cantone o della SEM di un’autorizzazione d’entrata o di un’assicurazione di rilascio di un permesso ha valenza di titolo di soggiorno, i cittadini esentati dall’obbligo del visto per soggiorno di lunga durata non dovrebbero essere soggetti all’obbligo di ottenere un’autorizzazione ai viaggi ETIAS. In tale configurazione, per le compagnie di trasporto aereo e le autorità preposte al controllo alla frontiera sarebbe utile unicamente l’informazione contenuta nel C-VIS riguardante l’autorizzazione d’entrata. Questo modus operandi, tuttavia, non è ancora stato approvato ufficialmente dall’UE. La SEM è in dialogo con le istituzioni europee allo scopo di stabilire se un tale margine di manovra è possibile e in che misura le basi legali europee vigenti consentono una tale soluzione.
Disciplina prevista
La futura ordinanza ETIAS dovrà inoltre trattare due nuovi argomenti, ossia:
- i nuovi compiti dell’unità nazionale ETIAS nell’ambito del C-VIS e dei risultati positivi comunicati alle autorità competenti in materia di visti per soggiorni di breve durata e di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio, da un lato, nonché gli accessi ai dati dell’ETIAS, dall’altro;
- la restrizione dell’informazione delle persone interessate per quanto riguarda le analisi eseguite dall’unità nazionale ETIAS.
Accesso ai dati conservati in ETIAS
Secondo il nuovo paragrafo 4 ter dell’articolo 13 del regolamento ETIAS l’accesso delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno al sistema centrale ETIAS si limita a verificare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno o il suo documento di viaggio corrisponda a un’autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, revocata o annullata. Questo accesso, previsto dal presente progetto, verrà concretizzato nell’ordinanza ETIAS svizzera (art. 5 commi 3 e 5 del regolamento [UE] 2021/1134).