Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
1.3 Modifica di ordinanze
Le tematiche trattate al punto 1.2 si riflettono anche a livello di diverse ordinanze e richiedono determinate modifiche. Queste le ordinanze interessate:
- ordinanza VIS (OVIS; RS 142.512),
- ordinanza SIMIC (RS 142.513),
- ordinanza sul sistema di ingressi/uscite (OEES; RS 142.206),
- ordinanza Ordipro (RS 235.21).
Peraltro, la futura ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione (ordinanza IOP) e la futura ordinanza sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ordinanza ETIAS) dovranno tenere conto di elementi nuovi scaturiti dai regolamenti trattati nell’ambito del presente progetto. Queste novità sono illustrate nel presente rapporto esplicativo.
2. Presentazione del progetto
Per meglio comprendere la soluzione prevista e il suo impatto sulle modifiche di ordinanze, qui di seguito ne vengono presentati gli elementi essenziali.
L’attuazione proposta comprende diversi elementi che variano in funzione dei documenti emanati dalle autorità ma che sono tutti riferiti al C-VIS.
Visti per soggiorni di breve durata Schengen (visto C)
Già oggi il C-VIS contiene i visti per soggiorni di breve durata e le impronte delle dieci dita delle persone che chiedono un visto C. Queste impronte possono essere riutilizzate durante cinque anni (59 mesi). È opportuno adeguare o completare l’OVIS con la menzione dei nuovi dati registrati nel sistema ORBIS e trasferiti al C-VIS, in particolare dell’immagine del volto.
Visti per soggiorni di lunga durata
I dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata contenuti in ORBIS vengono trasmessi al C-VIS allo stesso modo di quanto avviene già oggi per i visti C e i visti di transito in aeroporto (A). Una prima categoria di dati è registrata al deposito della domanda, dopodiché questi dati vengono aggiornati in funzione delle decisioni assunte nell’ambito della procedura avviata dal richiedente o dall’autorità stessa (rilascio, rifiuto, revoca, proroga del visto).
Per tutti i visti per soggiorni di lunga durata, se il richiedente è tenuto a presentarsi di persona all’autorità competente, i dati biometrici, ossia l’immagine del volto rilevata sul posto e le impronte delle dieci dita, vengono ormai registrati in ORBIS. L’obbligo di presentarsi di persona presso una rappresentanza svizzera è tuttora limitato a determinate categorie di persone. Se il richiedente non è (ancora) presente personalmente al deposito della domanda per un visto di lunga durata, viene scansionata la fotografia cartacea, come avviene tuttora, e il C-VIS è consultato in base ai dati alfanumerici relativi all’identità. È applicabile la procedura attuale ai fini della verifica dell’identità al deposito di una domanda di visto per un soggiorno di lunga 9/42