Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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all’interoperabilità, tutti i sistemi d’informazione cui hanno accesso le varie autorità potranno essere consultati in simultanea tramite un’unica ricerca dal portale europeo di ricerca (ESP). Grazie al MID potranno essere individuati i casi di frode in materia d’identità.

Nuovi accessi al C-VIS

È altresì opportuno rilevare diverse novità connesse agli accessi al C-VIS. Le autorità che rilasciano i visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno potranno d’ora in poi fare ricerche nel C-VIS. L’accesso al sistema sarà inoltre allargato, nello specifico, alle imprese di trasporto aereo. Nel quadro dell’accesso al C-VIS le autorità designate che possono ricevere dati del C-VIS a fini di prevenzione, individuazione e investigazione di infrazioni terroristiche e di altri reati gravi, potranno d’ora in poi consultare direttamente i dati salvati in questo sistema al fine di accertare l’identità di vittime di tratta di esseri umani, infortuni o catastrofi naturali e di persone scomparse. Occorre definire i dati che possono essere consultati a tal fine. Inoltre, l’ottenimento dei dati del C-VIS a fini di prevenzione, individuazione e investigazione di infrazioni terroristiche e di altri reati gravi in seguito a una richiesta presentata alla centrale operativa e d’allarme (COA) dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), interverrà, in linea di principio, dopo l’interrogazione del CIR.

Modifica dell’età minima per il rilevamento dei dati in vista di soggiorni di breve durata

L’età minima richiesta per il rilevamento delle impronte digitali è stata abbassata da dodici a sei anni. Questa modifica basata sul regolamento (UE) 2021/1134 è direttamente applicabile e non richiede trasposizione. Al rilascio di un titolo di soggiorno per un bambino, le impronte digitali vengono rilevate a partire dall’età di sei anni (art. 71e cpv. 5 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, OASA; RS 142.201). L’età massima per il rilevamento delle impronte digitali è fissata a 75 anni, ma unicamente per le persone che richiedono un visto per un soggiorno di breve durata (art. 13 del regolamento [CE] n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti]). Le impronte digitali di persone che hanno compiuto 75 anni e che richiedono un visto per un soggiorno di lunga durata o un titolo di soggiorno continuano tuttavia a essere rilevate e vengono trasmesse al C-VIS.

Restrizioni del diritto d’accesso e trasmissione di dati al C-VIS

È stata introdotta una nuova delega al Consiglio federale per quanto riguarda le possibili restrizioni del diritto d’accesso. Il nuovo regolamento prevede la possibilità di limitare la messa a disposizione di dati riguardanti le analisi svolte da determinate autorità nel quadro della procedura di rilascio di un visto per un soggiorno di breve durata o preliminarmente al rilascio di un permesso di soggiorno o di un visto per un soggiorno di lunga durata. Per precisare l’articolo 38 paragrafo 7 del regolamento VIS UE modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, il Consiglio federale è incaricato di stabilire quali informazioni possono eccezionalmente non essere comunicate e in quali circostanze (art. 109e lett. k nLStrI). Il Consiglio federale è parimenti incaricato di definire quali dati vengono trasmessi in automatico al C-VIS al deposito di una domanda di visto per un soggiorno di lunga durata o nel quadro di una procedura di rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio (art. 109e lett. l nLStrI).