Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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4. Commento alle singole disposizioni

4.1 Modifica dell’OVIS

L’OVIS va modificata in funzione del nuovo contenuto del sistema centrale d’informazione visti (art. 109a nLStrI). Questo cambiamento implica altresì un aggiornamento dei dati del sistema ORBIS riguardanti i visti per soggiorni di lunga durata (art. 109b cpv. 1, 2, frase introduttiva, e lett. b ed e, e 2bis–4 nLStrI). L’ordinanza deve riflettere la registrazione dei dati correlata ai visti per soggiorni di lunga durata e ai titoli di soggiorno. Vengono indicati i compiti principali della nuova unità VIS integrata nella SEM (art. 109ebisnLStrI). Occorre precisare le modifiche legate a tutte le ricerche effettuate nel C-VIS nonché la consultazione dei dati. Determinati diritti d’accesso vengono estesi e determinate autorità sono ormai parimenti autorizzate ad accedere al sistema. Vengono definiti gli accessi ai dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui titoli di soggiorno figuranti nel sistema centrale d’informazione visti conformemente al regolamento (UE) 2021/1134.

Le modalità di comunicazione dei dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali vengono maggiormente esplicitate grazie a determinate norme procedurali di fondo allo scopo di meglio inquadrare questi trasferimenti d’informazioni, nello specifico tra autorità di polizia, in caso di minaccia terroristica o di reati gravi (art. 109equaternLStrI). Viene precisato l’utilizzo dei dati del C-VIS per le segnalazioni al SIS ai fini dell’articolo 32 del regolamento SIS 2018/18625 (art. 109eternLStrI). Diverse disposizioni relative alla protezione dei dati vengono adeguate al regolamento (UE) 2021/1134.

In alcuni casi specifici occorre contattare l’ufficio SIRENE di fedpol per informarlo in merito a determinate corrispondenze, in particolare con il SIS. Ciò significa che le autorità competenti anche in materia di permessi di soggiorno o di visti per permessi di lunga durata oppure l’unità VIS dovranno mettersi in contatto con l’ufficio SIRENE di fedpol non appena viene confermata la corrispondenza con determinate segnalazioni specifiche e in ogni caso qualora la segnalazione emani da un altro Stato e non dalla Svizzera. Questa procedura figura parimenti nell’ordinanza riveduta affinché per le autorità sia trasparente che si tratta di terzi interessati (cfr. art. 22d).

Art. 1 lett. h

L’oggetto dell’ordinanza viene completato allo scopo di precisare che l’ordinanza disciplina le limitazioni del diritto d’accesso correlate alle analisi dell’unità nazionale VIS (art. 109e lett. k nLStrI). Gli altri elementi disciplinati dall’ordinanza vigente s’iscrivono nella scia dei nuovi regolamenti notificati e non vi sono novità da segnalare.

5 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56. 13/42