Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Autorizzazione d’entrata e assicurazione del permesso
I casi di cittadini di Stati terzi esentati dall’obbligo del visto per un soggiorno di lunga durata in Svizzera, ma che devono tuttavia ottenere un’autorizzazione d’entrata, rientrano nella competenza sia delle autorità cantonali sia della SEM. Gli Stati in questione sono Andorra, Australia, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, Regno Unito, San Marino e Singapore. Le competenti autorità in materia di migrazione aprono un dossier nel SIMIC in vista di erogare una decisione d’entrata per tutte le domande riguardanti primi permessi di dimora in vista di un’attività lucrativa, nonché per tutti i permessi di soggiorno di breve durata. Appena è stato aperto il dossier SIMIC i dati afferenti sono trasmessi al C-VIS. L’autorità cantonale deve quindi esaminare le eventuali corrispondenze riguardanti la consultazione dei diversi sistemi europei. L’autorizzazione d’entrata è utile per varcare le frontiere esterne Schengen. In linea di principio, in questi casi la persona deve inoltre disporre di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS (cfr. n. 4.4).
Le rappresentanze svizzere all’estero non entrano in gioco per questo esame. La procedura sarà definitivamente conclusa una volta che la persona si troverà in Svizzera munita di un titolo di soggiorno.
Permessi di dimora, di soggiorno di breve durata o di domicilio
Per quanto riguarda i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che portano al rilascio di un titolo di soggiorno biometrico secondo il regolamento (CE) 1030/20024, i dati del SIMIC vengono trasmessi al C-VIS non appena la SEM o l’autorità cantonale di migrazione ha registrato nel SIMIC i dati personali dei richiedenti. A questo punto i dati vengono confrontati con i diversi sistemi europei nel quadro dell’interoperabilità, il che presuppone che siano disponibili diverse informazioni sulle persone, nello specifico in relazione alle entrate nello e uscite dallo spazio Schengen, il rilascio di autorizzazione ai viaggi o eventuali segnalazioni nel SIS. Sono applicabili i processi e le competenze previsti nell’ambito dell’interoperabilità dei sistemi. I dati personali devono essere aggiornati nel C-VIS al momento del rilascio del titolo di soggiorno. Se viene negato il titolo di soggiorno i dati vengono cancellati dal C-VIS, salvo qualora l’autorità ritenga che la persona rappresenta un rischio per la sicurezza. In questo caso è inserita un’osservazione nel dossier personale.
Per tutte le procedure per il rilascio di un permesso di soggiorno secondo la LStrI continueranno a essere rilevati i dati biometrici, ossia l’immagine del volto rilevata in loco e le impronte digitali, come avviene già tuttora nel quadro della procedura di rilascio di un titolo di soggiorno biometrico Schengen. D’ora in poi sono richieste le impronte delle dieci dita.
Carte di legittimazione del DFAE
Nel corso della procedura di rilascio di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a cittadini di Stati terzi, i dati personali del sistema d’informazione Ordipro vengono trasmessi al C-VIS. Non vengono registrate né le impronte digitali né l’immagine del volto rilevata sul posto. È tuttavia allegata al dossier, o aggiornata se necessario, una pagina biografica del documento di viaggio.
4 Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, versione della GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1954, versione della GU L 286 del 1.11.2017, pag. 9. 11/42