Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Nuova unità nazionale VIS

La trasposizione degli articoli 9 quinquies e 9 octies del regolamento VIS modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134 ha permesso di designare un’unità nazionale VIS (art. 109ebisnLStrI). Quest’ultima dovrà procedere, nello specifico, a una verifica manuale dei riscontri positivi alle interrogazioni delle banche dati della polizia, in particolare del SIS.

Segnalazione nel SIS grazie ai dati del C-VIS

Il nuovo articolo 109eternLStrI prevede l’uso dei dati del C-VIS nel quadro del regolamento SIS (UE) 2018/18623. Fedpol può trasmettere questi dati alle autorità competenti per le segnalazioni di persone bisognose di protezione. La SEM può peraltro comunicare dati del C-VIS alle autorità di protezione dei minori e degli adulti come anche alle autorità giudiziarie che ne hanno bisogno per svolgere i loro compiti, quando tali autorità costatano una segnalazione nel SIS che si fonda sui dati del C-VIS (art. 22 octodecies del regolamento [UE] 2021/1134).

Comunicazione dei dati

La tematica della comunicazione dei dati del sistema d’informazione a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale ha parimenti richiesto una modifica della LStrI (art. 109equaternLStrI). In linea di principio è esclusa la comunicazione di dati ad altri Stati o organizzazioni. Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede tuttavia alcune deroghe, segnatamente nel quadro del ritorno di cittadini di Stati terzi in situazione irregolare, della concessione dell’asilo a gruppi di rifugiati oppure nel settore dello scambio d’informazioni in caso di grave sospetto di commissione di un reato di terrorismo o di un altro reato grave.

Nuovi accessi all’EES

Il sistema EES deve ormai essere accessibile anche alle autorità competenti in materia di visti per soggiorni di breve e di lunga durata, come anche alle autorità competenti in materia di rilascio di titoli di soggiorno (comprese le carte di legittimazione del DFAE). Infine, le autorità competenti per il rilascio di visti e titoli di soggiorno devono poter accedere al SIS allo scopo di verificare le corrispondenze con tale sistema (art. 44 par. 1 lett. g del regolamento [UE] 2018/1862 modificato dal regolamento [UE] 2021/1133). I riscontri positivi alle consultazioni automatizzate svolte dal C-VIS devono essere verificati manualmente dalle autorità competenti, compresa l’unità nazionale VIS, ossia la SEM.

Il recepimento dei presenti sviluppi dell’acquis di Schengen implicherà inoltre nuovi compiti per l’unità nazionale ETIAS, che saranno precisati nell’ordinanza ETIAS, attualmente in fase di bozza.

3 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56. 8/42