Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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durata, procedura che si fonda sull’articolo 102 capoversi 1 e 2 LStrI. Le categorie di persone che potrebbero essere tenute a fornire i loro dati biometrici sono definite dal Consiglio federale a livello esecutivo (art. 87 OASA).
La comparizione personale dinanzi alle rappresentanze svizzere per depositare una domanda di visto per un soggiorno di lunga durata è retta dall’articolo 23 dell’ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204). In determinati casi la SEM può esigere la comparizione personale. In linea di principio le persone che richiedono un visto umanitario devono presentarsi di persona (art. 23 cpv. 3).
Per gli altri visti per soggiorni di lunga durata di competenza cantonale, in determinati casi la SEM può esigere la presenza del richiedente presso le rappresentanze e richiedere il rilevamento dei dati biometrici che saranno utilizzati ai fini della consultazione del sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali AFIS svizzero. A giustificare l’obbligo di presentarsi di persona vi è anzitutto l’identificazione qualora i documenti prodotti sollevino dei dubbi o siano contraffatti. Anche dubbi circa le condizioni d’entrata previste nel codice frontiere Schengen (art. 6) giustificano l’obbligo di comparizione (art. 87 cpv. 1bisOASA).
Per i richiedenti un visto C o D titolari di documenti di viaggio, in caso di dubbio fondato riguardo alla loro identità, e per i richiedenti un visto D che fanno valere il ricongiungimento familiare in Svizzera può essere svolto un esame sistematico dell’identità tramite i dati biometrici anche presso l’ambasciata (art. 87 cpv. 5 OASA). I dati di queste persone rilevati sistematicamente ai fini del confronto o della registrazione nel sistema AFIS sono registrati anche in ORBIS e verranno comunicati al C-VIS nel quadro dell’esame della domanda del visto.
Nell’ambito dei visti per soggiorni di lunga durata che non rientrano nella sola competenza della SEM, soltanto i Cantoni hanno competenza per determinare se l’entrata viene autorizzata. In questo caso viene allestito un dossier SIMIC. I dati inerenti all’autorizzazione vengono comunicati al C-VIS già a questo punto in vista della consultazione dei vari sistemi europei. Se occorre sottoporre il dossier all’approvazione della SEM, quest’ultima riceve le informazioni afferenti. La rappresentanza svizzera emana il visto per un soggiorno di lunga durata su mandato dell’autorità cantonale. A questo punto la rappresentanza all’estero attiva un dossier ORBIS ed emana il visto.
Se l’autorità cantonale rilascia un visto di ritorno poiché la persona si trova in Svizzera, i dati afferenti vengono registrati in ORBIS dalla medesima autorità (art. 21 cpv. 2 OEV). Alcuni aspetti legati al funzionamento del VIS Recast dovranno ancora essere verificati. È opportuno verificare, in particolare, a livello europeo se i visti di ritorno rilasciati in caso di rinnovo del titolo di soggiorno sono ancora necessari o se il C-VIS, grazie al suo nuovo contenuto, consentirà un viaggio sulla sola base del titolo di soggiorno già rilasciato e dell’assicurazione della sua proroga.
Per le persone che chiedono un visto per un soggiorno lungo e che non vengono convocate ai fini del rilevamento biometrico presso la rappresentanza, i dati biometrici vengono comunicati unicamente nell’ambito della procedura per il permesso in Svizzera, sempreché abbia un esito positivo.