Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/41: Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione concernente il finanziamento dell’esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all’infrastruttura ferroviaria nonché la concessione di contributi d’investimento a favore di impianti per il traffico merci privati negli anni 2025–2028 · 67 pagine
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l'adeguamento costruttivo è previsto solo dopo tale data, al più tardi a partire dal 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in servizio delle rispettive stazioni e fermate ferroviarie adeguate le imprese devono offrire servizi transitori. Di norma questi devono essere proposti, come quelli sostitutivi, sotto forma di assistenza del personale. Qualora per motivi tecnici ciò non dovesse essere possibile, si garantisce per lo più un servizio navetta.
I costi dei servizi sostitutivi e transitori offerti nelle stazioni e fermate ferroviarie non (ancora) adeguate sono a carico del settore dell'infrastruttura, e quindi delle CP 25– 28.
Gli adeguamenti vanno coordinati con i programmi ferroviari di ampliamento in corso e con l’ordinario mantenimento della qualità, affinché nei limiti del possibile venga avviato un solo cantiere per ogni stazione e fermata ferroviaria. Ciononostante occorre fare in modo che l'adeguamento sia realizzato il più possibile a ridosso del termine stabilito nella LDis (31.12.2023). In ogni singolo caso di mancato rispetto di quest'ultimo i GI devono accertarsi che l'attuazione avvenga quanto prima.
L’attuazione della LDis nelle stazioni e fermate ferroviarie porterà benefici per tutti coloro che fanno uso dei trasporti pubblici, rendendo più semplice salire e scendere dai treni: che sia per le persone a mobilità ridotta, gli anziani, gli utenti con molti bagagli o passeggino oppure per i viaggiatori costretti alle stampelle, ad esempio dopo un incidente, l’accesso a livello è particolarmente importante in quanto costituisce il presupposto per poter utilizzare autonomamente i trasporti pubblici.
A questo proposito si rimanda al rapporto in adempimento del postulato Reynard «Accessibilità dei trasporti pubblici per i disabili» (Po. 20.3874).
1.2.11 Finanziamento degli impianti a fune
Secondo la legge del 23 giugno 200616 sugli impianti a fune (LIFT), per quanto concerne il finanziamento degli investimenti nell’infrastruttura gli impianti a fune con funzione di collegamento tra località sono equiparati alle ferrovie. Pertanto, per gli investimenti nell'infrastruttura di questi ultimi si applica la stessa delimitazione tra mantenimento della qualità e ampliamento (cfr. n. 1.2.2.). Visto che questi impianti non possono essere separati e quindi le imprese che li gestiscono non operano la distinzione settoriale tra infrastruttura e trasporti, nell’OCPF è stato stabilito che il 50 per cento dell’investimento complessivo in un impianto a fune è considerato infrastruttura e può essere finanziato tramite il FIF (art. 38 cpv. 2 OCPF).
In questo settore il fabbisogno a lungo termine di investimenti nel mantenimento della qualità è stimato in media a 20–30 milioni di franchi l’anno. Poiché durante la redazione del presente documento non erano ancora noti nello specifico tutti i progetti previsti al riguardo, per gli investimenti nel mantenimento della qualità si proseguirà con il finanziamento per oggetto mediante i limiti di spesa e le CF quadriennali concluse con le imprese interessate.
16 RS 743.01