Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/41: Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione concernente il finanziamento dell’esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all’infrastruttura ferroviaria nonché la concessione di contributi d’investimento a favore di impianti per il traffico merci privati negli anni 2025–2028 · 67 pagine
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1.2.12 Finanziamento degli impianti per il traffico merci privati
La Confederazione può accordare contributi d’investimento per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di impianti di trasbordo del traffico combinato (impianti di trasbordo TC) e binari di raccordo (art. 8 cpv. 1 LTM). Può inoltre accordarne per la costruzione di impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato (art. 18 cpv. 1 LUMin) I contributi, concessi sulla base dell’articolo 18 capoverso 1 LUMin, non vengono finanziati mediante il FIF. La loro gestione, in quanto mezzi federali destinati a promuovere i suddetti impianti e binari, avviene tramite specifici crediti d'impegno pluriennali (art. 8 cpv. 7 LTM), conformemente all’articolo 10 capoverso 1 OFC.
1.3 Gestione delle convenzioni sulle prestazioni
I principi e i presupposti per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono stabiliti nel capitolo 6 Lferr. A livello di ordinanza il finanziamento è disciplinato in dettaglio nell’OCPF.
L’ordinazione dell’esercizio e del mantenimento della qualità tramite CP come pure dell’ampliamento mediante convenzioni di attuazione si basa su processi di gestione ben definiti, che prevedono tra le altre cose il controlling del portafoglio delle misure di mantenimento della qualità e il controlling dei progetti di ampliamento.
1.3.1 Processo di gestione
Nella gestione amministrativa il concetto di controlling è inteso in senso ampio. Secondo l’articolo 21 dell’ordinanza del 25 novembre 199817 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione la supervisione (controlling) è uno strumento di direzione che consente di incidere continuativamente sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli, ossia un metodo di direzione e di conduzione globale. In tal senso il termine tecnico «controlling» racchiude anche il significato di padronanza, conduzione, gestione e regolazione dei processi.
Anche il processo di gestione del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria definito nell’articolo 6 OCPF si basa su una concezione ampia del controlling, inteso come conduzione orientata agli obiettivi e agli incentivi dell’intero processo di ordinazione dell’offerta di prestazioni.
L’articolo 1 della legge del 6 ottobre 199018 sui sussidi (LSu) stabilisce che gli aiuti finanziari e gli indennizzi della Confederazione vengono concessi tra l’altro unicamente se conseguono lo scopo in modo economico ed efficace.
17 RS 172.010.1
18 RS 616.1