Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/41: Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione concernente il finanziamento dell’esercizio, del mantenimento della qualità e dei compiti sistemici relativi all’infrastruttura ferroviaria nonché la concessione di contributi d’investimento a favore di impianti per il traffico merci privati negli anni 2025–2028 · 67 pagine

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1.2 Principi di finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria

Rispetto al quadriennio precedente, i principi di finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria non cambiano. Qui di seguito li esponiamo nuovamente in forma succinta.

1.2.1 Delimitazione tra trasporti e infrastruttura

Con l’entrata in vigore della riforma delle ferrovie 1, il 1° gennaio 1999 è stato introdotto l’obbligo per tutte le imprese ferroviarie di separare a livello contabile e organizzativo il settore dell’infrastruttura beneficiario di indennità da quelli del traffico viaggiatori e merci e di presentare per ciascun settore un conto settoriale. Dal momento che concerne l’esercizio, il mantenimento della qualità e i compiti sistemici relativi all’infrastruttura ferroviaria, il finanziamento in oggetto si applica unicamente al settore dell’infrastruttura, ovvero ai GI.

1.2.2 Delimitazione tra mantenimento della qualità e ampliamento

Dall’entrata in vigore della legislazione sul finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF), avvenuta il 1° gennaio 20164, sono previsti processi di pianificazione e di finanziamento distinti per il mantenimento della qualità e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria. Nello specifico, la pianificazione del mantenimento della qualità è stata vincolata alle CP: nell’ambito del processo CP non viene integrato, in particolare, alcun progetto di ampliamento, di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del 14 ottobre 20155 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCPF), che sia volto all'aumento delle capacità o alla riduzione dei tempi di percorrenza, neppure progetti di minor portata. Secondo l’articolo 51 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie (Lferr) è possibile derogare a questa regola se nell’ambito del mantenimento della qualità oggetto di una CP è prevista la realizzazione di misure di ampliamento subordinate, che possono tuttavia essere integrate nella CP solo una volta concluso il processo di pianificazione di cui all’articolo 16 OCPF.

Tuttavia, mantenimento della qualità e ampliamenti devono essere pianificati in stretto coordinamento al fine di evitare doppioni, sfruttare le sinergie e ridurre al minimo l'impatto sull'esercizio.

L’ultima fase di ampliamento (FA), sottoposta con il progetto del 31 ottobre 20187 concernente la fase di ampliamento 2035 del Programma di sviluppo strategico

4RU 2015 651

5 RS 742.120

6 RS 742.101

7 FF 2018 6143