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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 6 Collegamenti di dati

Art. 28 Definizione

1 Per collegamento di dati s’intende la combinazione di dati provenienti da varie fonti, come rilevazioni, indagini, registri, dati amministrativi e dati di misura.

2 Non sono considerati collegamenti ai sensi degli articoli 28-34 e seguenti:

a. il controllo incrociato dei dati con altre fonti nel quadro della loro preparazione ai sensi dell’articolo 25, compreso il trattamento di prova a tale scopo;

b. il collegamento di dati aggregati da fonti differenti, segnatamente le statistiche di sintesi.

Art. 29 Principi generali

1 I collegamenti di dati sono effettuati per ottenere informazioni statistiche nuove senza ricorrere a rilevazioni e indagini.

2 Per l’adempimento dei suoi compiti statistici l’Ufficio federale di statistica può collegare sia dati propri sia dati sui quali non ha alcun diritto (dati terzi).

3 L’UST può effettuare collegamenti per creare prodotti statistici standard destinati principalmente a scopi di ricerca. Tali collegamenti sono ammessi in presenza di una domanda regolare da parte del settore della ricerca o di altri uffici.

Art. 30 Condizioni

1 I collegamenti di dati vengono effettuati solo:

a. se presentano l’idoneità e la qualità necessarie per i lavori statistici.

b. se sono opportuni e necessari per lo svolgimento di lavori statistici.

2 I servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni possono collegare dati statistici dell’UST tra di loro e con i propri dati per adempiere i propri compiti statistici se si impegnano, mediante contratto di protezione dei dati, a:

a. garantire la protezione dei dati nella stessa misura dell’UST;

b. adottare sufficienti misure per la sicurezza e la protezione dei dati;

c. rispettare i principi e gli standard statistici;

d. emanare e attuare, prima della comunicazione dei dati, un regolamento sul trattamento dei dati;

e. garantire la propria indipendenza professionale dagli organi esecutivi, e

f. non trasmettere i dati dell’UST ad altri Cantoni o Comuni senza il suo consenso scritto.

4 Il collegamento di dati per terzi è disciplinato nella sezione 9 (altre prestazioni di servizi di natura statistica).