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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 31 Comunicazioni di dati collegati

Qualora la legge preveda la trasmissione di dati a servizi di ricerca e statistica della Confederazione nonché a terzi per scopi impersonali, quali ricerca, pianificazione e statistica, l’UST può trasmettere i dati collegati alle condizioni di cui all’articolo 38.

Art. 32 Anonimizzazione e distruzione dei dati collegati

(art. 14a LStat)

1 Se dei dati collegati sono in via continuativa analizzati nel quadro di analisi statistiche concernenti un lungo periodo, possono essere conservati in forma pseudonimizzata una volta completato il loro uso statistico iniziale.

2 I dati collegati devono essere anonimizzati non appena i dati fonte dell’ultima raccolta sono stati integrati nell’analisi. Se si tratta di dati degni di particolare protezione o se il collegamento dei dati permette di determinare le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, devono essere distrutti.

Art. 33 Riproducibilità di progetti di ricerca

1 Nel quadro di progetti di ricerca d’importanza nazionale per i quali servono dati degni di particolare protezione o che permettono di determinare le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, l’UST, su richiesta del committente, salvare separatamente i dati provenienti dalle diverse fonti, nonché la chiave utilizzata per creare l’identificatore specifico del progetto, al fine di poter garantire la riproducibilità del progetto distruggendo i dati collegati. I dati e la chiave devono essere conservati separatamente.

2 Per qualsiasi riproduzione del collegamento è necessario presentare una richiesta all’UST.

Art. 34 Esecuzione

Il Dipartimento federale dell’interno disciplina i dettagli relativi ai collegamenti di dati, in particolare la sicurezza dei dati, la protezione dei dati, i requisiti posti ai servizi statistici cantonali e comunali, l’organizzazione e lo svolgimento dei collegamenti nonché le condizioni e l’organizzazione del coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento.

Sezione 7 Nuovi metodi di trattamento di dati a fini statistici

Art. 35

1 Per promuovere l’innovazione nell’adempimento dei suoi compiti statistici e di altri compiti per scopi impersonali, l’UST e gli altri produttori di statistica della Confederazione possono avvalersi di metodi, tecniche e pratiche relativi alla scienza dei dati e legati all’intelligenza artificiale, come l’apprendimento automatico.