Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 14 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo

OSiti

6 Ripercussioni

Per effetto dei presupposti altamente restrittivi per l’applicazione dell’articolo 18 capoverso 3 OSiti, si presume che solo una dozzina di siti contaminati saranno interessati.

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

Con la modifica prevista, l’UFAM esaminerà e autorizzerà l’applicazione dell’articolo 18 capoverso 3, dovendo quindi garantire un’esecuzione armonizzata. Grazie all’ampliamento delle possibilità di ricollocazione in sito (cfr. n. 6.3), sono consentiti risanamenti meno onerosi, il che può comportare risparmi per il fondo per i siti contaminati nel caso di responsabili insolvibili o non più individuabili (costi scoperti). D’altro canto, poiché vengono conferite in discarica o esportate quantità inferiori di rifiuti, risultano minori proventi delle tasse OTaRSi. In sintesi, si può affermare che non si prevedono oneri supplementari rilevanti per la Confederazione.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni

Si presume che la modifica riguarderà solo una dozzina di siti contaminati, e quindi solo pochi Cantoni e Comuni saranno interessati. La modifica consentirà di preservare le capacità degli impianti di smaltimento nazionali (in particolare discariche e impianti di trattamento). Grazie alle maggiori possibilità di ricollocazione in sito, si riduce il numero di risanamenti onerosi, il che comporterà un risparmio per i Cantoni, e in alcuni casi per i Comuni, in caso di costi scoperti.

6.3 Ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la salute

La presente modifica consentirà di ricollocare in sito una quantità maggiore di rifiuti in occasione di interventi di risanamento su vasta scala, riducendo quindi le quantità da inviare in impianti di smaltimento esterni. Grazie alle maggiori possibilità di ricollocazione in sito, in alcuni casi i risanamenti saranno meno dispendiosi, con conseguente sgravio per i soggetti che sostengono i costi. D’altro canto, la modifica avrà anche come conseguenza che una parte degli inquinanti rimarrà sul posto e che il potenziale di inquinamento non sarà completamente eliminato dal sito.

Si prevede che la modifica comporti una riduzione dei rifiuti da smaltire da parte delle imprese di smaltimento nazionali ed estere. Poiché l’applicazione dell’articolo 18 capoverso 3 OSiti è limitata a interventi di risanamento su vasta scala, è improbabile che gli impianti esistenti siano comunque in grado di gestire il volume di rifiuti per questi casi. Dall’altra parte, la modifica apre nuovi campi di attività per le imprese di risanamento che progettano e gestiscono impianti di trattamento sui siti.

La modifica consentirà soprattutto di affrontare molto più rapidamente gli interventi di risanamento imminenti, ripristinando così lo stato di legalità di questi grandi siti. Le ripercussioni sono positive anche per l’ambiente: senza la modifica, i provvedimenti di risanamento subirebbero forti ritardi a causa della mancanza di opzioni di smaltimento e di finanziamento. Il cambiamento consentirà di migliorare gli interventi di risanamento su vasta scala dal punto di vista ecologico, in quanto si ridurranno i trasporti e si occuperà meno spazio nelle discariche. Un minor numero di trasporti di materiale inquinato comporta una riduzione delle emissioni di gas serra. A sua volta, la riduzione dello spazio occupato nelle discariche ha un effetto positivo sulla perdita di superficie del suolo e sulla protezione del paesaggio. Quanto alla protezione delle acque, questa è garantita dal fatto che il materiale di scavo ricollocato non deve provocare effetti dannosi o molesti. Il nuovo articolo 18 capoverso 3 OSiti impedirà in alcuni casi di

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