Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 14 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo
OSiti
da tutelare. Come avviene di consueto per l’ecobilancio, è indispensabile un controllo di plausibilità dei risultati con un altro metodo (ad es. il metodo dell’impronta ambientale dell’UE4).
b) Il materiale di scavo ricollocato non comporta effetti dannosi o molesti o un pericolo concreto che tali effetti si producano
Il materiale da ricollocare è più inquinato del materiale di tipo B. Affinché il criterio di cui all’articolo 18 capoverso 3 lettera b OSiti sia soddisfatto, dopo la ricollocazione sulla base dei requisiti di cui all’OSiti, il materiale non deve comportare effetti dannosi o molesti né la necessità di sorveglianza o risanamento in nessun momento. Per fornire questa prova, si applica la seguente procedura:
Figura 3: Procedura di valutazione del materiale da ricollocare
Se i rifiuti devono essere trattati, l’aggiunta di additivi e reagenti non deve aumentarne il potenziale inquinante.
Per la valutazione dell’articolo 18 capoverso 3 lettera b, si esaminano campioni rappresentativi su vasta scala del materiale da ricollocare secondo l’albero decisionale di cui sopra. Questo materiale deve essere prelevato direttamente dallo scavo destinato alla ricollocazione o, nel caso di un trattamento preliminare pianificato, da un impianto di grandi dimensioni.
4 RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/2279 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2021 sull’uso dei metodi dell’impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 10/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275