Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 14 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo

OSiti

3 Rapporto con il diritto internazionale

La modifica proposta dell’OSiti di non incide sul diritto internazionale. In particolare, non influisce né sulle normative dell’Unione europea (UE) né su quelle dello Spazio economico europeo (SEE), poiché nell’UE non esiste una regolamentazione armonizzata in materia di siti contaminati. Inoltre, la Svizzera non è vincolata da accordi o convenzioni bilaterali in questo settore. Pertanto, è libera di sviluppare normative proprie.

Disposizioni simili sono già in vigore in molti Paesi limitrofi.

Anche in Germania, ad esempio, è prevista una deroga per il trasferimento di materiali all’interno di siti contaminati. In questo caso, l’articolo 13 comma 5 della legge tedesca sulla protezione del suolo (Bundesbodenschutzgesetz, BBodSchG) stabilisce che il materiale terroso asportato nell’area interessata dal risanamento di un sito contaminato può essere ricollocato se, tramite un piano di risanamento vincolante o un ordine di esecuzione degli obblighi di cui all’articolo 4, si garantisce che il bene della collettività non venga compromesso. L’articolo 5 comma 6 dell’ordinanza tedesca sulla protezione del suolo e sui siti contaminati (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, BBodSchV) disciplina la ricollocazione del suolo all’interno dei siti contaminati come segue: se nell’ambito del risanamento il materiale rimosso, scavato o trattato deve essere ripristinato o ricollocato o trasferito nell’area della stessa alterazione dannosa del suolo o dello stesso sito contaminato o ancora all’interno dell’area di un piano di risanamento dichiarato vincolante, occorre soddisfare le esigenze di cui all’articolo 4 comma 3 BBodSchG (obblighi di prevenzione dei pericoli).

In Austria è anche possibile immobilizzare e ricollocare il materiale contaminato in sito, qualora uno smaltimento esterno non rispetti il criterio di proporzionalità (cfr. la pubblicazione del circolo di lavoro «Technische Arbeitshilfen» dell’associazione austriaca per la gestione dei siti contaminati «Immobilisierung von Schadstoffen an kontaminierten Standorten»2).

In Francia, il materiale di scavo che si trova nel sito non è considerato rifiuto e può quindi esservi ricollocato, a condizione che non vi siano rischi a lungo termine.

2 Immobilisierung von Schadstoffen an kontaminierten Standorten, a cura del gruppo di lavoro «Immobilisierung» del circolo di lavoro «Technische Arbeitshilfen», Österreichisches Verein für Altlastenmanagement, ÖVA, ottobre 2012. 8/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275