Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 14 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo

OSiti

4 Commento alle singole disposizioni

4.1 Presupposti per i casi eccezionali

Nell’ambito dell’accertamento preliminare, attraverso la definizione dei casi eccezionali si crea una selezione di massima, in modo da limitare l’applicazione dell’articolo 18 capoverso 3 OSiti alla dozzina di casi rilevanti stimati in tutta la Svizzera e, se possibile, fare in modo che solo questi casi pervengano alle autorità.

Nel caso di misure di decontaminazione, in genere si ha un caso eccezionale che richiede una verifica per l’applicazione dell’articolo 18 capoverso 3 OSiti se il materiale di scavo risultante dal risanamento:

a) è costituito da rifiuti industriali (nessun rifiuto commerciale o urbano);

b) ha un volume che supera i 100 000 m3; e

c) non può essere smaltito né sul territorio nazionale né all’estero con metodi consolidati e con un onere proporzionato.

Riguardo al punto a: il materiale inquinato proveniente da aziende industriali che si trova in siti aziendali o siti di deposito presenta generalmente uno spettro di inquinanti caratteristico e una distribuzione relativamente omogenea degli stessi, soddisfacendo così i presupposti per un trattamento su vasta scala.

Riguardo al punto b: l’applicazione dell’articolo 18 capoverso 3 OSiti presuppone prove di trattamento, un ecobilancio completo e la prova che la ricollocazione del materiale di scavo in sito non comporta né può comportare pericoli (cfr. n. 4.2). In linea di massima, l’onere da sostenere per queste prove è giustificato solo per grandi quantità di rifiuti.

Riguardo al punto c: secondo lo stato della tecnica, il materiale non può essere smaltito né in Svizzera né all’estero con un onere proporzionato in termini temporali, ecologici e finanziari. Lo smaltimento di rifiuti all’estero richiede inoltre lunghe distanze di trasporto e ha quindi un impatto ecologico elevato.

4.2 Criteri di valutazione

Le osservazioni che seguono hanno lo scopo di aiutare l’autorità responsabile dell’esecuzione dei siti contaminati a verificare il rispetto dei criteri secondo l’articolo 18 capoverso 3 OSiti.

a) L’inquinamento ambientale deve essere complessivamente ridotto

Secondo le esperienze maturate, l’ecobilancio basato sul metodo della scarsità ecologica (metodo PIA; PIA = punti di impatto ambientale3) è adatto a valutare se il criterio dell’inquinamento ambientale complessivamente ridotto menzionato nel titolo è soddisfatto. Il metodo PIA, infatti, produce un bilancio complessivo dell’inquinamento con fattori ecologici che tengono conto della valorizzazione della politica ambientale svizzera. Nell’ecobilancio va inoltre osservato che, senza l’applicazione dell’articolo 18 capoverso 3 OSiti, si applicherebbe ove possibile l’articolo 15 capoversi 2 o 3 della medesima ordinanza, i quali garantirebbero entrambi un adeguamento degli obiettivi di risanamento e quindi un livello inferiore di protezione dei beni

3 Studi sull’ambiente, Ökofaktoren Schweiz 2021 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit / Methodische Grundlagen und Anwendung auf die Schweiz, UFAM 2021 (disponibile in tedesco, francese e inglese). 9/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275