Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 14 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo

OSiti

1 Introduzione

In Svizzera si contano approssimativamente 38 000 siti inquinati, dei quali, secondo le stime, 4000 circa necessitano di essere risanati. In conformità all’articolo 16 dell’ordinanza sui siti contaminati (OSiti; RS 814.680), l’obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante provvedimenti di decontaminazione o circoscrizione. Sul piano legale, una decontaminazione totale è necessaria solo nei casi più rari. Secondo l’articolo 15 capoverso 1 della medesima ordinanza, infatti, è necessaria unicamente l’eliminazione duratura degli effetti, o del pericolo concreto che tali effetti si producano, che hanno portato alla necessità del risanamento.

In Svizzera ogni anno vengono conferite in discarica circa 300 000 tonnellate complessive di materiale di scavo(nella maggior parte dei casi si tratta di rifiuti depositati definitivamente e di depositi sciolti contaminati) proveniente da siti inquinati. Secondo la legislazione vigente (art. 19 cpv. 3 lett. b dell’ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600), nell’ambito del risanamento dei siti contaminati, il materiale di scavo deve essere ricollocato in sito qualora soddisfi almeno i requisiti dei rifiuti ammessi in una discarica di tipo B (cosiddetto materiale di tipo B1).

Il risanamento della vecchia discarica di Gamsenried, a Briga-Glis, ad esempio, comporterebbe enormi quantità di rifiuti secondo la legislazione vigente (3 mio. di m3 in totale, di cui 1,7 mio. di m3 di calce idrata). Questi rifiuti dovrebbero essere trattati termicamente all’estero, in quanto non soddisfano i requisiti per il conferimento in discarica in Svizzera, dove peraltro non esistono impianti di trattamento termico del suolo. Quantità tali di rifiuti occuperebbero anche i suddetti impianti di smaltimento termico all’estero per diversi decenni. Al momento si potrebbe fare fronte a questa situazione solo adeguando gli obiettivi di risanamento o aumentando gli obiettivi quantitativi di risanamento sulla base dell’articolo 15 capoverso 2 OSiti, il che equivarrebbe però a indebolire la protezione delle acque sotterranee.

Come nel caso di Gamsenried, si stima che la questione della proporzionalità riguarderebbe una dozzina di casi in Svizzera: se, nonostante il trattamento sul posto del materiale di scavo inquinato e l’obiettivo di risanamento raggiungibile di conseguenza, uno o più inquinanti non soddisfano gli attuali requisiti legali del riciclaggio in sito, la ricollocazione non è consentita. Grandi quantità di materiale di scavo dovrebbero quindi essere smaltite in impianti situati all’estero o in discariche di tipo E/C.

Per quanto riguarda specifici interventi di risanamento su vasta scala, il Cantone del Vallese ha chiesto che, in caso di onere sproporzionato e di un inquinamento ambientale complessivamente ridotto, sia possibile trasferire e ricollocare in sito anche materiale più inquinato rispetto a quello di tipo B, a condizione tuttavia che si garantisca che questo materiale non comporti una nuova necessità di risanamento.

La Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera (CCA) sostiene la proposta del Canton Vallese. In una lettera del 26 novembre 2021, ha chiesto all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) di inserire nell’OSiti un articolo che, in caso di risanamenti, consenta in via eccezionale di ricollocare in sito materiale più inquinato rispetto a quello di tipo B.

1 https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/info-specialisti/procedure-di-smaltimento/deponien.html 3/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275