Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/45: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2024 · 14 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024 Rapporto esplicativo
OSiti
2 Punti essenziali del progetto
Dai chiarimenti preliminari interni dell’UFAM è emerso che le norme in vigore non lasciano alcun margine di manovra ai Cantoni e alla Confederazione e che pertanto è necessaria una nuova disposizione. La modifica non può rientrare nell’articolo 15 OSiti, come proposto dalla CCA, poiché questa disposizione riguarda l’adeguamento degli obiettivi di risanamento e non i provvedimenti di risanamento, a loro volta disciplinati dall’articolo 16 OSiti. Lo smaltimento, e in particolare il ricollocamento del materiale di scavo come qui previsto, deve essere considerato parte integrante del risanamento di un sito contaminato e deve essere consentito solo in casi eccezionali e con l’approvazione sia dell’autorità di esecuzione che dell’UFAM. La nuova disposizione sarà pertanto inserita nell’OSiti all’articolo 18 capoverso 3.
La presente spiegazione è stata elaborata in collaborazione con i rappresentanti dei Cantoni allo scopo di supportare l’applicazione dell’articolo 18 capoverso 3 OSiti nonché di fare in modo che le autorità di esecuzione e la Confederazione possano definire i casi di applicazione e valutare se i presupposti per la disposizione derogatoria siano soddisfatti. Ciò garantirà un’esecuzione armonizzata in tutta la Svizzera.
2.1 Contenuto del testo dell’ordinanza
Il nuovo articolo 18 capoverso 3 OSiti contiene la seguente norma:
Nel quadro di misure di risanamento, il materiale di scavo inquinato che non soddisfa i requisiti per il riciclaggio di materiale di scavo di cui all’articolo 19 dell’ordinanza del 4 dicembre 2015 sui rifiuti (OPSR) può, nel singolo caso, previa l’autorizzazione dell’autorità e l’accordo dell’UFAM, essere ricollocato nel sito da cui proviene, se:
a. in tal modo si riduce nel complesso l’inquinamento ambientale; e
b. è dimostrato che il materiale di scavo ricollocato non provoca effetti dannosi o molesti e che
non vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano.
2.2 Procedura di domanda
La procedura per l’applicazione dell’articolo 18 capoverso 3 OSiti viene avviata dal soggetto tenuto al risanamento con una domanda dopo uno studio di varianti ordinario, ma può anche essere avviata d’ufficio dall’autorità di esecuzione.
4/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275