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Consultazione 2023/53: Aree destinate alla mobilità lenta · 7 pagine
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Esigenze tecniche per i veicoli stradali. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 178a, rubrica, cpv. 1 e 6
Illuminazione, catarifrangenti, indicatori di direzione lampeggianti
1Sui ciclomotori devono essere montate almeno una luce bianca luminosa fissa anteriore e una luce rossa luminosa posteriore. Di notte e con buone condizioni atmosferiche, queste luci non devono abbagliare e devono essere visibili a 100 m di distanza. Sui ciclomotori il cui motore sviluppa una velocità massima di 10 km/h le luci devono essere montate soltanto se, in loro assenza, il veicolo non potrebbe essere scorto per tempo dagli altri utenti della strada.
6Eventuali indicatori di direzione lampeggianti dei ciclomotori devono essere fissati stabilmente. Si applicano le stesse esigenze valide per gli indicatori di direzione lampeggianti delle motoleggere; l’articolo 79 e l’allegato 10 sono applicabili per analogia.
Art. 178b cpv. 1 e 3
1Sui ciclomotori deve essere montato un campanello dal suono ben udibile. Al suo posto è ammesso un avvisatore acustico conforme al regolamento (UE) n. 168/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 3/2014 o al regolamento UNECE n. 28. Sono vietati altri avvisatori acustici.
3I ciclomotori veloci devono essere muniti di un tachimetro situato nel campo visivo del conducente durante la marcia. Lo strumento deve indicare almeno la velocità effettiva. La velocità indicata non deve tuttavia superare quella effettiva di oltre il 10 per cento più 4 km/h.
Titolo prima dell’art. 179
Sezione 2: Disposizioni speciali per ciclomotori veloci
Art. 179 cpv. 3 e 6
3I ciclomotori veloci devono essere muniti di un manubrio largo almeno 0,35 m, due ruote, una sella e pedali. Devono potere essere azionati mediante pedali.
6I ciclomotori veloci devono disporre di un freno ad attrito su ogni ruota. Per quanto riguarda l’efficacia dell’impianto di frenatura e la procedura di controllo, i ciclomotori veloci che, con pedalata assistita, possono superare 30 km/h devono soddisfare le medesime esigenze valide per le motoleggere di cui all’allegato 7.
Art. 179a cpv. 2 lett. d
2Sono inoltre autorizzati i seguenti dispositivi d’illuminazione:
d. indicatori di direzione lampeggianti;
Art. 179b cpv. 2
Abrogato